CIRCOLAZIONE STRADALE: l’aggravante dell’ “avere provocato un incidente stradale” e il lavoro di pubblica utilità
Aggravante incidente stradale subvalente rispetto alle attenuanti – applicazione lavoro pubblica utilità – esclusione.
Nel caso in cui ricorra l’aggravante dell’ “avere provocato un incidente stradale” prevista dal comma 2 bis dell’art. 186 del codice della strada non è possibile la sostituzione della pena inflitta con quella del lavoro di pubblica utilità e ciò anche nel caso in cui tale aggravante sia stata ritenuta subvalente rispetto a circostanze attenuanti eventualmente riconosciute; infatti, dalla stessa formulazione della clausola di esclusione prevista dal comma 9 bis dell’art. 186 c.d.s. (“al di fuori dei casi previsti dal comma 2 bis del presente articolo”) si ricava che la legge ricollega l’effetto ostativo non alla concreta applicazione della aggravante, ma al ricorrere, quoad titulum, della fattispecie aggravata, sganciata dagli esiti di un eventuale giudizio di comparazione che, per sua natura, non fa venire meno la sussistenza della circostanza subvalente, ma semplicemente la paralizza e la rende non applicata solo quoad poenam.
da diritto24.ilsole24ore.com