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Gli obblighi dei cosiddetti "...utenti deboli"

di Giovanni Fontana*

DISCIPLINA

Quando sento parlare di “utente debole”, in parte, sorrido.
Sì, perché talvolta, prima di essere un “debole”, questo strano utente, è anche un “forte”! e, proprio veste di “forte”, pigia sull’acceleratore e non disdegna, anche in malo modo, di chiedere quella strada che da “utente debole” occupa, impunemente.
Infatti, non esiste alcun diritto assoluto e figuriamoci se il codice della strada ne può contemplare qualcuno: anche a vantaggio del c.d. “utente debole”. Piuttosto, esistono dei vantaggi (per così dire) di alcuni utenti su altri, in ragione della loro “debolezza” intrinseca.

 

Così si è “utenti deboli”, perché la “forza bruta” del veicolo appare devastante sul corpo del pedone e si è “utenti deboli”, perché il tempo per compiere i “cento passi”, da parte di un pedone, è molto più lungo di quello che ci mette un veicolo a motore a percorrere i “cento metri”!
Per il resto, talvolta, una debolezza, può divenire un punto di forza, allorquando quella stessa condizione viene utilizzata per imporre un comportamento non conforme all’ordinamento, che lo stesso pedone (come il ciclista), dovrebbe osservare. E, se anche fosse e quindi, quel diritto di fare cose prima degli altri non dovesse essere rispettato, incombe sullo stesso pedone l’obbligo del buon senso - se non dell’amor proprio (proprio nel senso del non volersi far del male) - ed il rispetto del superiore principio informatore della circolazione stradale, in ragione del quale, ogni utente della strada (compreso l’utente debole) deve comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale. E dal momento che lo stesso art. 140 del Nuovo Codice della Strada stabilisce che i singoli comportamenti, sono fissati dalle norme che seguono, due di queste, l’art. 190, da un lato, che indica, in modo chiaro ed inequivocabile, quali sono gli obblighi che anche gli utenti deboli debbono rispettare... per essere forti! Il successivo art. 191, dall’altro lato, che indica i comportamenti che i conducenti dei veicoli debbono avere nei confronti dei pedoni.

 

> Leggi l'articolo

 

da Il Centauro n. 163

 

 


 

Mercoledì, 27 Febbraio 2013
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