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Corte di Cassazione 09/02/2012

Inquinamento - Rifiuti - Smaltimento - Abbandono o deposito incontrollato - Reato di cui all’art. 256, comma 2, D.L.vo n. 152/2006 - Reato proprio - Conseguenze - Fattispecie in tema di veicolo abbandonato in un parcheggio pubblico

(Cass. Pen., Sez. III, 9 febbraio 2012, n. 5042)

Il reato di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti di cui all’art. 256, comma secondo del D.L.vo n. 152 del 2006 ha natura di reato proprio, richiedendo, quale elemento costitutivo, la qualità di titolare di impresa o di responsabile di ente in capo all’autore della violazione, sicché non rientra in esso, bensì nell’ipotesi dell’illecito amministrativo di cui all’art. 255, comma primo, la condotta del proprietario di un autoveicolo di abbandono dello stesso in un parcheggio pubblico. (Cass. Pen., sez. III, 9 febbraio 2012, n. 5042) - RIV-1210P903] Art. 256 D.L.vo 152/06

 

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Giovedì, 09 Febbraio 2012
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