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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CIRCOLARE 6 febbraio 2013
Nuovo codice della strada - Art. 9  -  Competizioni  motoristiche  su strada. Circolare relativa al programma delle gare da  svolgersi  nel corso dell'anno 2013. (13A02143)

(GU n. 59 del 11 marzo 2013)

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CIRCOLARE 6 febbraio 2013
Nuovo codice della strada - Art. 9  -  Competizioni  motoristiche  su strada. Circolare relativa al programma delle gare da  svolgersi  nel corso dell'anno 2013. (13A02143)
(GU n. 59 del 11 marzo 2013)

 

 

Indirizzi omessi

 

1. Premesse.
  L'art. 9, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285  e successive modificazioni, di seguito denominato  nuovo  codice  della strada, stabilisce  che  le  competizioni  sportive,  con  veicoli  o animali, e le competizioni atletiche  possono  essere  disputate,  su strade ed aree pubbliche, solo se regolarmente autorizzate.
  Nelle autorizzazioni sono precisate le prescrizioni alle  quali  le gare sono subordinate.
  Per le gare con veicoli a motore  l'autorizzazione  e'  rilasciata, sentite  le  federazioni  nazionali  sportive  competenti  e  dandone tempestiva informazione  all'autorita'  di  pubblica  sicurezza,  nel rispetto di quanto disposto dagli articoli  162  e  163  del  decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112:
  dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano  per le strade che costituiscono la rete di interesse nazionale;
  dalle regioni per le strade regionali;
  dalle province per le strade provinciali;
  dai comuni per le strade comunali.
  Pertanto, la presente circolare e' principalmente rivolta agli enti che autorizzano lo svolgimento delle gare...


 

>Leggi il testo della circolare

 

 

 

Lunedì, 11 Marzo 2013
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