Sanzioni amministrative accessorie si applicano anche al patteggiamento
Con la sentenza applicativa di pena concordata dalle parti resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. il giudice deve applicare le sanzioni amministrative accessorie previste dalla legge come conseguenze del reato. Lo ha stabilito la Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza 13 dicembre 2012, n. 48295.
Nel caso di specie, l'accordo sulla pena ratificato dal giudice concerneva il reato di guida di in stato di ebbrezza, dal cui accertamento conseguiva l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
L'art. 186 cod. strad., comma 2-quater, (come sostituito dal D.L. 3 agosto 2007, n. 117, art. 5, comma 1, lett. a), convertito nella L. 2 ottobre 2007, n. 160), infatti, prevede espressamente l'applicazione delle sanzioni accessorie di cui al del citato articolo 186, commi 2 e 2-bis, anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.
(Nota di Simone Marani)
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE IV PENALE
Sentenza 13 dicembre 2012, n. 48295
Massima e testo integrale
da Altalex