- IMPIANTI
TEMPORANEI
- Sono
definiti tali per propaganda di eventi e manifestazioni: (prisma
e striscione)
DEFINIZIONI
E DIMENSIONI DEI MEZZI PUBBLICITARI
Il Regolamento del Codice della Strada all’articolo 47 definisce
i mezzi pubblicitari in base alle loro caratteristiche in:
- insegna
di esercizio: può essere luminosa sia per luce
propria che per luce indiretta ed è costituita da una scritta
in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli
e da marchi, realizzata e supportata con materiale di qualsiasi
natura ed installata nella sede dell’attività a cui
si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa;
- preinsegna:
non può essere luminosa, né per luce propria ed
è costituita da una scritta in caratteri alfanumerici,
completata da freccia di orientamento ed eventualmente da simboli
e da marchi, realizzata su un manufatto bifacciale e bidimensionale,
utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da
una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione
direzionale della sede dove si esercita una determinata attività
e viene installata in modo tale da facilitare il reperimento della
sede stessa nel raggio massimo di 5 chilometri
- sorgente
luminosa: è costituita da qualsiasi corpo illuminato
o insieme di corpi illuminati che diffondendo luce in modo puntiforme
o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti
di qualsiasi natura ed emergenze naturali.
- cartello:
può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta
ed è costituito da un manufatto bidimensionale supportato
da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le
facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici
sia direttamente, sia sovrapposizione di altri elementi, quali
manifesti, adesivi, ecc..
- striscione,
locandina e stendardo: può essere luminoso per
luce indiretta ed è costituito da un elemento bidimensionale
realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidezza
e mancante di una superficie di appoggio e comunque non aderente
alla stessa; inoltre se la locandina viene posizionata sul terreno,
può essere realizzata anche in materiale rigido.
- segno
orizzontale reclamistico : è costituito da una
riproduzione sulla superficie stradale, con una apposita pellicola
adesiva, di una scritta in carattere alfanumerico, di simboli
e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari
o propagandistici.
- impianto
pubblicitario di servizio: è costituito da qualunque
manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica
utilità nell’ambito dell’arredo urbano e stradale,
come pensiline, fermate autobus, transenne parapedonali, cestini,
panchine, ecc.., recante uno spazio pubblicitario che può
anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.
- impianto
di pubblicità o propaganda : può essere
luminoso sia per luce propria che per luce indiretta ed è
costituito da qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità
o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non
individuabile secondo definizioni precedenti, né come insegna
di esercizio, né come preinsegna, né come cartello,
né come striscione, locandina o stendardo.
PRECISAZIONE: Per quanto riguarda le dimensioni i
predetti mezzi pubblicitari se installati fuori dai centri abitati
non devono superare la superficie di 6 m/q ad eccezione
delle insegne di esercizio poste parallelamente al senso di marcia
dei veicoli o in aderenza ai fabbricati che possono raggiungere
la superficie di 20 m/q; inoltre se la superficie di ciascuna
facciata dell’edificio ove ha sede l’attività sia
superiore a 100 m/q è possibile incrementare la superficie
dell’insegna di esercizio nella misura del 10% della
superficie di facciata eccedente 100 m/q, fino al limite di 50
m/q (tutti i mezzi pubblicitari installati dentro i centri
abitati sono soggetti alle limitazioni dimensionali previste dai
regolamenti comunali).
CARATTERISTICHE
DEI CARTELLI E DEI MEZZI PUBBLICITARI
Una serie di regole sono riportate nel Regolamento del Codice della
Strada per caratterizzare con apposite prescrizioni le caratteristiche
costruttive e di collocazione dei cartelli e dei mezzi pubblicitari,
ovvero:
- le
strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate
per resistere agli agenti atmosferici come la spinta del vento
e devono essere saldamente realizzate ed ancorate sia globalmente
che nei singoli elementi;
- la
sagoma dei cartelli e dei mezzi pubblicitari non deve generare
confusione con la segnaletica stradale, con particolare riferimento
all’uso dei colori, soprattutto del rosso e del loro abbinamento,
specialmente in corrispondenza ed in prossimità delle intersezioni
stradali;
- sarà
opportuno evitare che il colore rosso utilizzato nei mezzi
pubblicitari costituisca sfondo di segnali stradali di pericolo,
di precedenza e d’obbligo, limitandone la percettibilità;
- tutti
i mezzi pubblicitari devono essere realizzati nelle loro parti
strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli
agenti atmosferici
- le
sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari luminosi
posti fuori dai centri abitati, non devono provocare abbagliamenti
e non possono avere luce intermittente, mentre all’interno
dei centri abitati si devono osservare le prescrizioni dei regolamenti
comunali;
COLLOCAZIONE
DEI MEZZI PUBBLICITARI E DIVIETI
L’articolo 51 del Regolamento elenca una serie di regole e
prescrizioni per l’ubicazione di cartelli e di ogni mezzo pubblicitario
lungo le strade e le fasce di pertinenza fuori dai centri abitati;
infatti il posizionamento, dove è autorizzato, deve avvenire
nel rispetto delle seguenti distanze minime:
- 3
m dal limite della carreggiata;
- 100
m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari;
- 250
m prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
- 150
m dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
- 150
m prima dei segnali di indicazione;
- 100
m dopo i segnali di indicazione;
- 100
m dal punto di tangenza delle curve;
- 250
m prima delle intersezioni;
- 100
m dopo le intersezioni;
- 200
m dagli imbocchi delle gallerie.
Così pure esiste una serie di divieti per il posizionamento
dei mezzi pubblicitari; ovvero è comunque vietato nei seguenti
punti:
- sui
cavalcavia stradali e loro rampe;
- in
corrispondenza delle intersezioni;
- sui
ponti e sottoponti non ferroviari;
- in
corrispondenza delle curve e dei dossi;
- sui
parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri
dispositivi laterali di protezione e di segnalamento;
- sulle
scarpate stradali sovrastanti la carreggiata;
- sui
bordi dei marciapiedi e sui cigli stradali.
NOTA:-
Oltre a quanto esposto esistono anche una serie di divieti per la
collocazione di mezzi pubblicitari in luoghi con vincoli storici
e paesaggistici; inoltre per quanto riguarda i segni orizzontali
reclamistici e gli striscioni si osserveranno dettagliate prescrizioni.
REGIME
AUTORIZZATIVO DELLA PUBBLICITA’
L’autorizzazione per posizionare/collocare cartelli
e mezzi pubblicitari sulle strade o in vista di esse fuori dai centri
abitati è rilasciata rispettivamente da:
- per
le strade e le autostrade statali dalla direzione compartimentale
dell’ANAS competente per territorio;
- per
le autostrade in concessione dalla società concessionaria;
- per
le strade regionali, provinciali, comunali e di proprietà
di altri enti, dalle rispettive amministrazioni
- per
le strade militari dal comando territoriale competente.
PRESCRIZIONI: qualora il cartello posto su una strada
sia visibile da un’altra strada che appartiene ad un ente diverso,
quest’ultimo deve rilasciare un apposito nulla osta al fine
di far concedere l’autorizzazione; mentre per i cartelli posti
sulla sede ferroviaria e visibili dalla strada, l’autorizzazione
rilasciata dalle Ferrovie dello Stato è soggetta al nulla
osta rilasciato dall’ente proprietario della strada.
PRECISAZIONE: Chi intende ottenere il rilascio di
apposita autorizzazione per l’installazione di un mezzo pubblicitario
(es. cartello) deve presentare una apposita domanda al competente
ufficio territoriale alla quale dovrà allegare, oltre la
documentazione amministrativa richiesta, una autocertificazione
con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare
è stato calcolato e realizzato tenendo conto della natura
del terreno e della spinta dell’agente atmosferico (vento),
in modo tale da garantire la stabilità.
Alla predetta domanda deve essere allegato un bozzetto del messaggio
da esporre ed il verbale di constatazione redatto da parte del capocannoniere
in duplice copia, ove è riportata la posizione nella quale
si richiede l’autorizzazione all’installazione; inoltre
in sostituzione del verbale di constatazione, su richiesta dell’ente
competente, può essere allegata una planimetria sulla quale
siano riportati tutti gli elementi necessari per una prima valutazione
della domanda.
L’ufficio competente entro 60 giorni dal ricevimento della
domanda concede o nega l’autorizzazione che ha una validità
per un periodo di 3 anni ed è rinnovabile.
L’ente proprietario della strada è obbligato a tenere
un registro delle autorizzazioni rilasciate che contenga in ordine
al tempo l’indicazione della domanda, del rilascio dell’autorizzazione
ed una sommaria descrizione del cartello o di ogni altro mezzo pubblicitario;
inoltre le posizioni autorizzate dei cartelli e degli altri mezzi
pubblicitari devono essere riportate nel catasto stradale.
CANONE
PER L’INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI
Il Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 nr. 446 ha previsto un apposito
canone per l’installazione di mezzi pubblicitari; infatti
l’articolo 62 determina che i comuni possono con proprio
regolamento escludere, nel proprio territorio, l’imposta
comunale sulla pubblicità prescritta dall’articolo 3
del D. Lgs. 15 novembre 1993 nr. 507 " il comune è tenuto
ad adottare apposito regolamento per l’applicazione dell’imposta
sulla pubblicità e per l’effettuazione del servizio
delle pubbliche affissioni", sottoponendo le iniziative pubblicitarie
che incidono sull’arredo urbano o sull’ambiente ad un
regime autorizzatorio e assoggettandole al pagamento di un canone
in base a tariffa.
Il dettato normativo del predetto decreto prevede che il comune
procede alla rimozione dei mezzi pubblicitari:
- privi
ella prescritta autorizzazione:
- installati
in difformità della stessa;
- non
sia stato effettuato il pagamento del relativo canone;
nonché alla immediata copertura della pubblicità con
essi effettuata, mediante contestuale processo verbale di contestazione
redatto dal competente pubblico ufficiale.
Inoltre il canone previsto non è dovuto per le insegne per
le insegne di esercizio delle attività commerciali e di produzione
di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività
cui si riferiscono, per la superficie complessiva fino a 5 metri
quadrati (si rammenta che per le insegne di esercizio di superficie
complessiva superiore a 5 metri quadrati l’imposta o il canone
sono dovuti per l’intera superficie).
NOTA:-
se l’impianto si trova su suolo pubblico, oltre all’imposta
o canone sulla pubblicità, occorre pagare il canone per l’occupazione
di suolo pubblico (COSAP) facendo riferimento alle prescrizioni
dettate dai singoli regolamenti comunali per eventuali esenzioni.
L’articolo 24 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n.
507 stabilisce che il comune è tenuto a vigilare sulla corretta
osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti
l’effettuazione della pubblicità e che alle violazioni
di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la
cui applicazione si osservano le norme previste dalla Legge 24 novembre
1981 n. 689.
Si precisa che lo stesso articolo riporta per le violazioni contenute
nei provvedimenti relativi all’installazione degli impianti
pubblicitari una sanzione amministrativa da € 103,29 a €
1.032,91, con notificazione agli interessati entro 150 giorni dall’accertamento.
Inoltre i mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con
ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento
delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell’imposta
e dell’ammontare delle relative soprattasse ed interessi e
nella medesima ordinanza deve essere anche stabilito un termine
entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione
del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione
stabilita nella stessa ordinanza.
OBBLIGHI
DEL TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE
L’autorizzazione rilasciata permetterà l’installazione
di un mezzo pubblicitario (es. cartello) sul quale dovrà
essere saldamente fissata, a cura e a spese del suo titolare, una
targhetta metallica che dovrà essere facilmente accessibile
e dovrà riportare con caratteri incisi i seguenti dati:
- amministrazione
rilasciante;
- soggetto
titolare;
- numero
dell’autorizzazione;
- progressiva
chilometrica del punto di installazione;
OBBLIGHI:- Se risulta difficoltosa l’applicazione
della targhetta sul mezzo pubblicitario, questa può essere
sostituita da una apposita scritta a carattere indelebile che riporti
i prescritti dati; inoltre sia la targhetta che la scritta devono
essere sostituite ad ogni rinnovo dell’autorizzazione ed ogni
volta che vengono inserite variazioni di uno dei dati su di esse
riportati.
Per quanto riguarda gli obblighi a carico del titolare dell’autorizzazione,
questo dovrà verificare il buon stato di conservazione dei
mezzi pubblicitari (es. cartelli) e delle loro strutture di sostegno;
effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite
dall’ente competente al momento del rilascio dell’autorizzazione
od anche successivamente per intervenute e motivate esigenze; procedere
alla rimozione nel caso di decadenza o di revoca dell’autorizzazione
o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all’atto
dell’installazione o di motivata richiesta dell’ente competente
al rilascio.
REGIME
SANZIONATORIO
Con l’entrata in vigore della Legge 01.08.2003 nr.214 all’articolo
1, comma 2-bis è stato modificato l’articolo 23 comma
13 bis del Codice della Strada, introducendo una apposita sanzione
amministrativa per un importo di € 4.000,00 a carico
del soggetto che viola le prescrizioni concernenti le forme di pubblicità
ammesse lungo o in vista degli itinerari internazionali, delle autostrade
e delle strade extraurbane principali con i relativi accessi.
Inoltre la stessa sanzione amministrativa è stata prevista
anche nei confronti del soggetto che diffidato di rimuovere il mezzo
pubblicitario privo di autorizzazione o comunque in violazione alle
prescrizioni del comma 1 del relativo articolo 23 del Codice della
Strada, non vi provvede nel termine di 10 giorni dalla
intimazione/comunicazione inoltrata dall’ente proprietario
della strada o dal suo concessionario.
La stessa circolare del Ministero dell’Interno nr. 300/A/1/45488/102/15
del 31 ottobre 2003 sensibilizza il personale addetto ai servizi
di polizia stradale sul fenomeno dell’abusivismo della pubblicità
lungo o in vista delle arterie autostradali ritenendo che, oltre
a danneggiare gli operatori economici che nel rispetto delle norme
richiedono le prescritte autorizzazioni, rappresenta una forma di
evasione fiscale nei riguardi della finanza locale e grave pregiudizio
per la sicurezza della circolazione.
NOTA:
Le problematiche connesse alla rimozione della pubblicità
abusiva ed irregolare in autostrada o in vista di essa è
stata regolarizzata con la circolare del Ministero dell’Interno
nr. 300/A/24131/102/15 del 18 agosto 2000 che ha disposto quanto
segue:
Adempimenti
|
Soggetti
|
1)-
Censimento e catasto della cartellonistica abusiva
o difforme esistente sull’autostrada o in vista di essa.
|
-
Società autostradali
- Polizia Stradale
|
2)-
Contestazione delle violazioni emerse:
- notifica del verbale al trasgressore;
- trasmissione di copia del verbale alla Società
autostrade competente per territorio
|
-
Polizia Stradale su accertamento
diretto o su segnalazione della Società
autostrade
|
3)-
Diffida alla rimozione entro 10 giorni dalla
comunicazione da inviare a:
-proprietario del terreno sul quale è installata la
cartellonistica;
-impresa di pubblicità;
-committente della pubblicità (per notizia)
|
-
Società Autostrade
|
4)-
Rimozione coatta del mezzo pubblicitario e custodia dello
stesso
|
-Società
Autostrade con assistenza della Polizia Stradale nella fase
della rimozione
|
PRECISAZIONE:-
In riferimento alla rimozione della pubblicità abusiva sulla
rete viaria autostradale si precisa che decorso il termine entro
e non oltre i 10 giorni dall’intimazione, l’ente proprietario
provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario ponendo
i relativi oneri a carico dell’autore della violazione e, in
via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo.
Inoltre nel caso in cui l’installazione dei mezzi pubblicitari
su viabilità ordinaria (statali, provinciali, comunali, ecc.)
costituisca pericolo per la circolazione, in violazione alle disposizioni
regolamentari del Codice della Strada, l’ente proprietario
esegue senza indugio alla rimozione del mezzo pubblicitario in questione.
Successivamente, l’ente proprietario della strada trasmette
l’ammontare della spesa sostenuta al Prefetto competente
per territorio che emetterà una apposita ordinanza-ingiunzione
di pagamento a carico di chi ha commesso la violazione, ricordando
che tale ordinanza costituisce titolo esecutivo.
APPLICAZIONE
DECRETO LEGISLATIVO 29.10.1999 N.490
Il D. Lgs. 490/99 definito il Testo Unico delle disposizioni legislative
in materia di beni culturali e ambientali disciplina la collocazione
dei manifesti e cartelli pubblicitari lungo le strade site nell’ambito
e in prossimità di edifici lungo le strade site nell’ambito
e in prossimità di edifici o di luoghi di interesse storico
e artistico, confermando il divieto di tale attività
salvo l’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’articolo
23 del Codice della Strada e prescrivendo "previo parere favorevole
della soprintendenza sulla compatibilità della collocazione
o della tipologia dell’insegna con l’aspetto, il decoro
e il pubblico godimento degli edifici o dei luoghi soggetti a tutela";
ovvero l’eventuale collocazione di cartelli e mezzi pubblicitari
nell’ambito o in prossimità di beni ambientali è
vietata se non previa autorizzazione della Regione.
La circolare del Ministero dell’Interno n. 300/A/21719/102/15
del 18 febbraio 2000 ha evidenziato gli aspetti sanzionatori in
riferimento al D. Lgs. 490/99 e l’articolo 23 del Codice della
Strada.
L’articolo 133 del predetto D. Lgs. 490/99 determina l’aspetto
sanzionatorio distinguendo i casi di affissione e collocazione di
cartelli e mezzi pubblicitari sugli edifici e nei luoghi di interesse
storico ed artistico o in prossimità di essi, prevedendo
in caso di violazione una sanzione amministrativa da € 129,11
a € 2.582,28, dai casi di coloro che senza l’autorizzazione
collocano cartelli o altri mezzi pubblicitari lungo le strade site
nell’ambito e in prossimità di edifici o di luoghi di
interesse storico ed artistico, per i quali si riconduce alla fattispecie
sanzionatoria dell’articolo 23 del Codice della Strada.