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Corte Costituzionale
Circolazione stradale - Reato di guida sotto l'influenza dell'alcool - Conversione della pena detentiva e pecuniaria inflitta con la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità - Mancata previsione che possa provvedere anche il giudice dell'esecuzione

(Ordinanza 11 marzo 2013, n. 43)

Giudice delle Leggi
CORTE COSTITUZIONALE
Ordinanza 11 marzo 2013, n. 43

Circolazione stradale - Reato di guida sotto l'influenza dell'alcool - Pene sostitutive - Possibilità per il giudice dell'esecuzione di sostituire le pene irrevocabilmente inflitte dell'arresto e dell'ammenda con il lavoro di pubblica utilità - Mancata previsione - Asserita ingiustificata e irragionevole disparità di trattamento - Asserita violazione del principio della finalità rieducativa della pena - Manifesta infondatezza della questione.

È manifestamente infondata della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 186, comma 9- bis , del d.lgs. n. 285 del 1992 (Nuovo codice della strada), censurato, in riferimento agli articoli 3 e 27, terzo comma, Cost., nella parte in cui non consente anche al giudice dell'esecuzione di sostituire con il lavoro di pubblica utilità le pene dell'arresto e dell'ammenda inflitte per i reati previsti dal medesimo art. 186 qualora il condannato ne faccia richiesta prima dell'inizio dell'esecuzione della pena e sul punto non si sia già espresso il giudice della cognizione. Poiché il potere di sostituzione rientra nel più generale potere discrezionale di determinazione della pena in concreto per il fatto oggetto di giudizio spettante al giudice della cognizione e considerato che l'applicazione della pena sostitutiva in questione non costituisce oggetto di un diritto dell'imputato, ma è disposta discrezionalmente dal giudice sulla base di una valutazione di meritevolezza alla stregua dei criteri di cui all'art. 133 c.p., oltre che sulla base di una prognosi di positivo svolgimento del lavoro, non può ritenersi costituzionalmente necessario duplicare la competenza in parola in capo al giudice della cognizione a scapito del principio di intangibilità del giudicato. (Ordinanza n. 43 del 15 marzo 2013)

ORDINANZA N. 43
ANNO 2013

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori: Presidente: Franco GALLO; Giudici : Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO,

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 186, comma 9-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), aggiunto dall’articolo 33, comma 1, lettera d), della legge 29 luglio 2010, n. 120 (Disposizioni in materia di sicurezza stradale), promosso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Benevento nel procedimento penale a carico di N.G. con ordinanza dell’11 giugno 2012, iscritta al n. 193 del registro ordinanze 2012 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell’anno 2012.
 

> Leggi il testo integrale dell'ordinanza

Lunedì, 18 Marzo 2013
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