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Corte di Cassazione 19/03/2013

Incidente stradale: il processo civile sospende quello penale

(Cass. Pen., sez. IV, 04 febbraio 2013, n. 5507)

Il procedimento penale per lesioni colpose deve essere sospeso in attesa della conclusione del processo civile già pendente, avente ad oggetto gli stessi fatti.

Lo ha stabilito la Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza 4 febbraio 2013, n. 5507.

Il caso vedeva un Giudice di pace condannare un conducente per il delitto di lesioni personali colpose, commesse con violazione delle norme sulla circolazione stradale, rigettando la richiesta dell'uomo di pronunciare declaratoria di non luogo a procedere per estinzione del reato, in conseguenza di una condotta riparatoria, sulla considerazione della gravità del fatto e delle conseguenze da questo derivate. Secondo il giudicante, in ogni caso il risarcimento del danno non poteva ritenersi esaustivo in quanto non era nemmeno intervenuta una sentenza definitiva in ordine alla controversia civile ancora in corso tra le parti.

Secondo l'orientamento dominante della Suprema Corte, l'art. 35 del D.Lgs. 274/2000, subordina la declaratoria di estinzione del reato "alla dimostrazione, da parte dell'imputato, non solo di avere provveduto alla riparazione del danno cagionato mediante le restituzioni o il risarcimento, ma anche di avere eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato, di guisa che il giudice sia posto nelle condizioni di valutare l'idoneità delle condotte riparatorie a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione".

La norma ora richiamata, subordinando la pronuncia alla dimostrazione, a cura dell'imputato, "di avere proceduto, prima dell'udienza di comparizione, alla riparazione del danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento e di avere eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato", esige innanzi utto una valutazione di assoluta esaustività della condotta riparatoria, cui deve poi aggiungersi l'ulteriore apprezzamento da parte del giudice di comportamenti dell'imputato improntati a lealtà, correttezza e alle regole del bon ton, in vista della riaffermazione dei valori sociali naturalmente lesi dalla condotta criminosa.

(Nota di Simone Marani)

 

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE IV
Sentenza 12 dicembre 2012 - 4 febbraio 2013, n. 5507

Svolgimento del processo

 

Il Giudice di Pace di Gallarate, con la sentenza oggi impugnata, condannava B.A. alla pena di 500,00 Euro di ammenda (così erroneamente indicata la specie della pena pecuniaria, trattandosi invece di multa) per il delitto di lesioni personali colpose commesso, con violazione delle norme sulla circolazione stradale, in danno di P.A.. Il Giudicante rigettava la richiesta della difesa dell'imputato di pronunciare declaratoria di non luogo a procedere per estinzione del reato, in conseguenza di condotta riparatoria D.Lgs. n. 274 del 2000, ex art. 35 sottolineando la gravita del fatto in relazione alla condotta dell'imputato ed agli effetti che ne erano derivati avuto riguardo all'entità delle lesioni riportate dalla parte lesa come desumibile dalla cartella clinica versata in atti; evidenziava altresì il giudicante che in ogni caso il risarcimento non poteva ritenersi esaustivo posto che non era nemmeno intervenuta la sentenza definitiva in ordine alla controversia civile ancora in corso tra le parti.

Ricorre per cassazione il B., a mezzo del difensore, deducendo censure che possono così riassumersi: a) avrebbe errato il giudice a non ritenere esaustivo il risarcimento, considerando quale parametro di riferimento solo ed esclusivamente la durata della malattia come stimata dalla parte offesa, peraltro desunta dalla cartella clinica e cioè da documentazione prodotta irritualmente dalla parte offesa attesa l'estromissione della stessa quale parte civile nella fase embrionale del processo; b) la perizia del C.T.U. nominato in sede civile aveva ritenuto pienamente soddisfacente la somma di 77.000,00 Euro in relazione alle lesioni riportate dalla P.; c) dalla motivazione del giudice non sarebbe desumibile alcun elemento cui ancorare la ritenuta gravità del fatto; d) sarebbe stato irritualmente consentito alla parte offesa di agire come parte processuale, non potendo alla stessa riconoscersi tale veste posto che la parte civile era stata estromessa dallo stesso giudice; e) avrebbe ancora errato il giudice a non acquisire il verbale degli accertamenti irripetibili da cui risultava che l'auto del B. aveva subito danni alla parte posteriore: circostanza che, rendendo plausibile la versione del B. secondo cui questi sarebbe stato a sua volta tamponato, avrebbe ben potuto ridimensionare la responsabilità del B. stesso.

 

Motivi della decisione

 

Il ricorso deve essere rigettato risultando infondate le censure dedotte - tutte sostanzialmente riferibili al diniego dell'applicazione del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 35 - per le ragioni di seguito indicate.

In primo luogo va evidenziato che non è ravvisabile alcuna irritualità nell'acquisizione e valutazione da parte del giudice della cartella clinica relativa alle lesioni riportate dalla parte offesa a seguito del reato contestato al B., e ciò per due motivi: 1) l'estromissione della parte civile non aveva fatto venir meno per la parte offesa i diritti e le facoltà che alla stessa sono riconosciuti, in tale veste, dall'art. 90 del codice di rito che le consente anche di indicare elementi di prova e chiedere al giudice di merito l'ammissione di testimoni (cfr. Sez.. 6, n. 9967 del 13/07/1999 Ud. - dep. 05/08/1999 - Rv. 214182); 2) l'esame della cartella clinica era certamente opportuno per le valutazioni del giudice circa l'ammontare del risarcimento proprio ai fini dell'eventuale applicazione del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 35.

Ciò premesso, osserva la Corte che il richiamato D.Lgs., art. 35 subordina la declaratoria di estinzione del reato alla dimostrazione, da parte dell'imputato, non solo di avere provveduto alla riparazione del danno cagionato mediante le restituzioni o il risarcimento, ma anche di avere eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato, di guisa che il giudice sia posto nelle condizioni di "valutare l'idoneità delle condotte riparatorie a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione" (Cass. nn. 27439/08, 45355/08).

Orbene, nella specie non appare censurabile in questa sede di legittimità il divisamento - espresso con argomentare esente da vizio di illogicità (che, peraltro, la norma vuole dover essere manifesta, cioè percepibile immediatamente, ictu oculi) - del giudice del merito secondo cui non poteva ritenersi esaustivo il risarcimento di 77.000,00 Euro posto che tra le parti era addirittura ancora in corso una controversia civile per la quantificazione del danno. Questa Corte ha già avuto modo di precisare che la norma in argomento, subordinando la pronuncia alla dimostrazione, a cura dell'imputato, "di avere proceduto, prima dell'udienza di comparizione, alla riparazione del danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento e di avere eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato", esige innanzi tutto una valutazione di assoluta esaustività della condotta riparatoria, cui deve poi aggiungersi l'ulteriore apprezzamento da parte del giudice di comportamenti dell'imputato improntati a lealtà, correttezza e alle regole del bon ton, in vista della riaffermazione dei valori sociali naturalmente lesi dalla condotta criminosa. Di tal che, la ritenuta insufficienza della somma posta a disposizione della parte lesa ai fini risarcitori assume valore decisivo e trandante, rendendo irrilevante qualsiasi valutazione - peraltro formulata dal giudice in termini negativi nei confronti di B. - in ordine agli ulteriori parametri ivi compresi il grado di colpa e la gravità della condotta. Ne deriva la superfluità del vaglio delle circostanze evocate con il ricorso circa la dinamica dell'incidente ai fini della valutazione della condotta di guida del B.. Al rigetto del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Va infine rettificata la sentenza-documento oggetto del ricorso relativamente alla specie della, pena pecuniaria inflitta al B., nel senso che dove è scritto "Euro 500,00 di ammenda" deve intendersi "Euro 500,00 di multa".

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Rettifica il dispositivo della sentenza documento nel senso che dove è scritto "Euro 500,00 di ammenda" deve intendersi "Euro 500,00 di multa".

 

da Altalex

 

Martedì, 19 Marzo 2013
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