L'ADR 2013 è diventata legge italiana
L’ADR 2013 è ufficialmente parte della legislazione italiana. Sulla Gazzetta Ufficiale n. 61 del 13 marzo scorso, infatti, è stato pubblicato il decreto ministeriale 21 gennaio 2013 che recepisce la direttiva 2012/45/UE della Commissione del 3 dicembre 2012 con cui sono stati adeguati al progresso tecnico e scientifico, per la seconda volta, gli allegati della direttiva 2008/68/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa al trasporto di merci pericolose.
L’ADR 2013, in realtà, relativamente al trasporto internazionale è entrato in vigore il 1 gennaio 2013. Soltanto che tutti gli Stati membri hanno tempo per emettere norme di recepimento fino al 30 giugno 2013. Ecco perché fino a quella data ci si trova in una fase transitoria, nel corso della quale è ancora possibile applicare le disposizioni contenute nell’A.D.R. 2011. Ovviamente, il 1° luglio la fase transitoria terminerà e l’ADR 2013 sarà obbligatoriamente da applicare.
Ecco il testo del decreto in questione.
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Decreto 21 gennaio 2013 Recepimento della direttiva 2012/45/Ue della Commissione del 3 dicembre 2012 che adegua per la seconda volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Visto l'articolo 229 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante: "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni, che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice;
Visto l'articolo 168 del citato Codice della Strada, ed in particolare il comma 6, che rimette a decreti del Ministro dei trasporti, ora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il recepimento di direttive comunitarie in materia di norme di sicurezza del trasporto su strada delle merci pericolose;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n 35, di attuazione della direttiva 2008/68/Ce, relativa al trasporto interno di merci pericolose, ed in particolare l'articolo 5, che rimette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il recepimento delle direttive comunitarie concernenti l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico recanti modifiche agli allegati dell'Adr, del Rid e dei regolamenti allegati all'Adr;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 gennaio 2011, di recepimento della direttiva 2010/61//Ue, che adegua per la prima volta gli allegati della direttiva 2008/68/Ce relativa al trasporto interno di merci pericolose;
Vista la direttiva 2012/45/Ue della Commissione del 3 dicembre 2012, che adegua per la seconda volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 332 del 4 dicembre 2012;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico e Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 dicembre 2011, allegato al decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie generale, n. 301 del 28 dicembre 2011, a mezzo del quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato le materie relative al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Visto il citato decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2011, con il quale al predetto Sottosegretario di Stato presso il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è stato attribuito il titolo di Vice Ministro;
DECRETA
Articolo 1 1. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) negli allegati A e B dell'Adr, come applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2013, restando inteso che i termini "parte contraente" sono sostituiti dai termini "Stato membro", come opportuno";
b) la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) nell'allegato del Rid, che figura come appendice C della Cotif, applicabile con effetto dal 1° gennaio 2013, restando inteso che "Stato contraente del Rid" è sostituito da "Stato membro", come opportuno";
c) la lettera c) è sostituita dalla seguente: " c) nei regolamenti allegati all'Adr, applicabili con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2013, così come l'articolo 3, lettere f) ed h) e l'articolo 8, paragrafi 1 e 3 dell'Adr, nei quali "parte contraente" è sostituito con " Stato membro", come opportuno".
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 21 gennaio 2013
da uominietrasporti.it