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Gli animali non sono cose

(Tribunale Milano, sez. IX civile, decreto 13 marzo 2013)

Nel nostro attuale ordinamento gli animali non possono essere considerati come "cose", bensì come "esseri senzienti". E' quanto ha stabilito la nona Sezione Civile del Tribunale di Milano, con il decreto 13 marzo 2013.

All'interno di una clausola delle condizioni di separazione, i genitori stabilivano che i gatti della famiglia restassero a vivere nell’ambiente domestico della madre – dove era collocata la minore – la quale sarebbe dovuta fare carico delle spese ordinarie, mentre quelle straordinarie avrebbero dovuto essere sostenute, in pari misura, dai coniugi.

Nell’attuale ordinamento, a seguito della entrata in vigore della Legge 4 novembre 2010, n. 201, di ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, il sentimento per gli animali ha protezione costituzionale e riconoscimento europeo, con la conseguenza che "deve essere riconosciuto un vero e proprio diritto soggettivo all’animale da compagnia".

Ciò premesso, i giudici meneghini affermano il seguente principio di diritto: "L’animale non può essere più collocato nell’area semantica concettuale delle “cose” dovendo essere riconosciuto come “essere senziente”. Non essendo l’animale una «cosa», bensì un essere senziente, è legittima facoltà dei coniugi – in sede di separazione - quella di regolarne la permanenza presso l’una o l’altra abitazione e le modalità che ciascuno dei proprietari deve seguire per il mantenimento dello stesso".

 

(Nota di Simone Marani)


Tribunale di Milano

Sezione IX Civile

Decreto 13 marzo 2013

(est. G. Buffone)


OMISSIS

Nella clausola n. 9 delle condizioni di separazione, i genitori stabiliscono che i gatti della famiglia restino a vivere nell’ambiente domestico della madre – dove collocata la minore – la quale si farà carico delle spese ordinarie mentre quelle straordinarie saranno sostenute in pari misura dai coniugi. Non vanno svolti rilievi sull’accordo. Nell’attuale ordinamento – anche in conseguenza dalla entrata in vigore della Legge 4 novembre 2010, n. 201, di ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987 - il sentimento per gli animali ha protezione costituzionale e riconoscimento europeo cosicché deve essere riconosciuto un vero e proprio diritto soggettivo all’animale da compagnia (Trib. Varese, decreto 7 dicembre 2011). Quanto il Legislatore ha, di fatto, riconosciuto, in tempi recenti, con la legge 11 dicembre 2012, n. 220 posto che, modificando l’art. 1138 cod. civ., ha previsto che “le norme del regolamento [condominiale] non possono vietare di possedere o detenere animali domestici”. Ne consegue che, una interpretazione evolutiva ed orientata delle norme vigenti, impone di ritenere che l’animale non possa essere più collocato nell’area semantica concettuale delle “cose”, secondo l’impostazione tralaticia ma debba essere riconosciuto come “essere senziente” (v. Trattato di Lisbona che modifica il trattato sull'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea, firmato a Lisbona il 13 dicembre 2007). Non essendo l’animale una «cosa» (v., ad es., artt. 923 c.c.), bensì un essere senziente, è legittima facoltà dei coniugi quella di regolarne la permanenza presso l’una o l’altra abitazione e le modalità che ciascuno dei proprietari deve seguire per il mantenimento dello stesso.

 

Per Questi Motivi


Letti e applicati gli artt. 158 c.c., 711 c.p.c.

Fissa per la comparizione personale dei coniugi, l’udienza del … aprile 2013, alle ore …. L’udienza sarà tenuta nel Tribunale di Milano, Sezione IX, p….

Si comunichi.

 

da Altalex

 

 


 

Mercoledì, 20 Marzo 2013
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