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TAR Regionali , Articoli 22/03/2013

Tar Lazio organo giudicante ha rinviato alla Corte di Giustizia europea la problematica dei costi minimi dell’autotrasporto

di Girolamo Simonato
Foto di repertorio dalla rete

Leggendo la sentenza del TAR del Lazio e pensando a quanto è stato scritto sulla problematica dei costi minimi, la prima cosa che ho pensato è che la vera genesi dell’introduzione dei costi minimi a favore della sicurezza stradale anche in questa occasione è stata posta in secondo piano.

 

È vero chi la dura la vince, se ciò viene analizzato solamente nell’ottica del “risparmio” dell’autotrasporto, infatti, dopo una lunga ed estenuante attesa, il Tar del Lazio si è pronunciato sui ricorsi presentati dalla committenza contro i provvedimenti che applicano i costi minimi dell'autotrasporto. Lo stesso organo giudicante ha rinviato alla Corte di Giustizia europea i ricorsi presentati dalla committenza contro i provvedimenti che applicano i costi minimi dell'autotrasporto per valutare se sono compatibili con la normativa comunitaria. L’ordinanza è stata emessa venerdì 15 marzo 2013 sul ricorso contro i provvedimenti dell'Osservatorio sull'autotrasporto che attuano i costi minimi della sicurezza presentato da Confindustria, Confetra ed alcune imprese della committenza.

I giudici amministrativi romani, hanno deciso un "rinvio pregiudiziale" della pratica alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea sospendendo così il loro giudizio sulle questioni pregiudiziali, in attesa della decisione del Lussemburgo.
Attenzione che in questo arco temporale i costi minimi dell'autotrasporto, attualmente in vigore, rimangono attivi, questo in quanto il Tar del Lazio non ha preso alcun provvedimento sospensivo.

 

Nella premessa, però, i tre magistrati che hanno stilato l'ordinanza esprimono alcuni dubbi sulla legittimità dei costi minimi proprio sull'elemento principale che li giustifica, ossia la sicurezza: "Il Tribunale, premesso che la determinazione autoritativa ed eteronoma di costi minimi di esercizio costituisce una parte essenziale del corrispettivo del servizio e si risolve in una compressione indubitabile della libertà negoziale e, quindi, della libertà di concorrenza e delle libere dinamiche del mercato, dubita che la disciplina introdotta dall'art. 83 bis citato, ed applicata con i provvedimenti oggetto di gravame, sia valutabile come congrua e proporzionata rispetto all'interesse pubblico tutelato della sicurezza stradale, così da potere trovare in detta finalità di rilievo pubblicistico adeguata e sufficiente giustificazione".

 

L’organo giudicante ha spiegato che la prederminazione dei costi d'esercizio "Non costituisce l'unica misura attraverso cui apprestare tutela alla sicurezza stradale, questo era chiaro, però se analizziamo a fondo la genesi dei costi, potremmo osservare che la stessa è correlata non alla velocità ma bensì alla manutenzione dei mezzi, ai turni di riposo dei conducenti, all’organizzazione del lavoro e formazione dei conducenti.
La matematica non è un’opinione, così sostiene il vecchio detto, ma una poca manutenzione, nell’ottica del risparmio, sicuramente influisce nella sicurezza del veicolo e di conseguenza nella sicurezza stradale.

 

Non solo, ma "Non costituisce neanche misura astrattamente idonea a garantire la sicurezza, se non in stretta correlazione con l'adozione di altre misure di sicurezza (non sussistendo altrimenti alcuna garanzia che i maggiori margini di utile connessi alla fissazione di un livello minimo di prezzi siano destinati a coprire i costi delle misure di sicurezza)".
Interessante il passaggio dove i magistrati affermano, i costi minimi non hanno carattere eccezionale, bensì hanno un'applicazione generalizzata, hanno un'efficacia temporale limitata e sono pure contraddetti dallo stesso comma 4 dell'articolo 83 bis, che prevede alcune deroghe nel caso di accordi volontari tra autotrasportatori e committenti. E concludono che "Più in generale, può osservarsi come la fissazione di tariffe minime, come strumento atto a garantire la sicurezza nella circolazione dei veicoli, non è prevista in nessuna normativa di settore".

 


Il Tribunale Amministrativo del Lazio "Dubita che sia compatibile con il diritto dell'Unione, e con gli stessi principi affermati dalla Corte di Giustizia nella menzionata sentenza, un sistema normativo che, in mancanza di una predeterminazione normativa di criteri diretti a disciplinare sia pure in via generale l'attività, nella sostanza, affida all'accordo tra gli operatori economici privati la determinazione delle tariffe minime o, in subordine, ad un organismo che, per la sua stessa costituzione, non presenta sufficienti condizioni di indipendenza rispetto alle valutazioni e alle scelte degli stessi operatori del settore".
Rimandando la questione al Lussemburgo, i magistrati pongono tre questioni alla Corte di Giustizia Europea:

 

• se la tutela della libertà di concorrenza , della libera circolazione delle imprese, della libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi sia compatibile, ed in che misura, con disposizioni nazionali degli Stati membri dell'Unione prescrittive di costi minimi di esercizio nel settore dell'autotrasporto, implicanti fissazione eteronoma di un elemento costitutivo del corrispettivo del servizio e, quindi, del prezzo contrattuale;
• se, ed a quali condizioni, limitazioni dei principi citati siano giustificabili in relazione ad esigenze di salvaguardia dell'interesse pubblico alla sicurezza della circolazione stradale e se, in detta prospettiva funzionale, possa trovare collocazione la fissazione di costi minimi di esercizio;
• se la determinazione dei costi minimi di esercizio, nell'ottica menzionata, possa poi essere rimessa ad accordi volontari delle categorie di operatori interessate e, in subordine, ad organismi la cui composizione è caratterizzata da una forte presenza di soggetti rappresentativi degli operatori economici privati di settore, in assenza di criteri predeterminati a livello legislativo.

 

Comandante P.L. Montagnana

 

 

 

Venerdì, 22 Marzo 2013
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