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Patente - Revisione - Provvedimento – Presupposti - Contenuto

(T.A.R. Toscana, 2 marzo 2011, n. 392)

I provvedimenti di revisione della patente di guida, adottati ai sensi dell’art. 128 c.s., sono finalizzati alla verifica della permanenza dei requisiti psicofisici e di idoneità tecnica per il possesso della patente di guida e vengono adottati allorquando il comportamento del conducente sia stato tale da far sorgere dubbi in ordine al possesso di tali requisiti, con la conseguenza che tale provvedimento non ha finalità sanzionatorie o punitive e non presuppone l’accertamento di una specifica violazione delle norme sul traffico o di quelle penali o civili. Pertanto, non è possibile ritenere che qualunque sinistro provocato, anche se in presenza di feriti o contusi, giustifichi un ragionevole dubbio sulla persistenza dell’idoneità psicofisica o tecnica, se tale conclusione non viene sorretta da un’idonea motivazione fondata su elementi oggettivi e definitivamente accertati. (Fattispecie in tema di annullamento del provvedimento di revisione perché fondato su mere deduzioni soggettive). 

Mercoledì, 02 Marzo 2011
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