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Corte di Cassazione 25/03/2013

L'alito vinoso non è sufficiente ad integrare la guida in stato di ebbrezza

(Cass. Pen., sez. IV, sentenza 17.01.2013 n. 2568)

La pronunzia n. 2568 del 17 gennaio 2013, resa dalla Quarta Sezione della Corte di Cassazione, appare particolarmente interessante perchè pone in risalto il principio del favor rei.

In buona sostanza, in una situazione nella quale l'accertamento dello stato di alterazione psico-fisica da assunzione di alcolici, in capo ad un soggetto coinvolto in un incidente stradale, si caratterizza per l'assenza di strumenti tecnici e viene, così, demandato esclusivamente alla percezione soggettiva dei verbalizzanti, non si può affatto fare ricorso, ad avviso dei giudici di legittimità, ad elementi presuntivi o sillogistici, onde potere sostenere che la condotta, in oggetto, integri estremi penalmente rilevanti.

La nuova formulazione strutturale dell'art. 186 comma 2° CdS, contenendo, quindi, una articolata pluralità di scaglioni punitivi (ciascuno dei quali collegato ad una quantificazione del tasso alcolemico rilevato, debitamente determinata tra un minimo ed un massimo), ha sancito un doppio binario sanzionatorio.

Con la specifica previsione che, ove il tasso alcolemico rilevato in capo all'interessato risulti inferiore a 0,8 g/l, venga esclusa la configurabilità del reato, il legislatore ha, così, introdotto – per le eventualità nelle quali la rilevazione determini un risultato compreso fra 0,5 e 0,8 g/l - un esempio di sanzionabilità esclusivamente amministrativa dell'illecito.

Esso, pur privo del carattere dell'antigiuridicità penale strictu sensu, coesiste, però, all'interno della medesima singola norma (l'art. 186 comma 2 CdS) con altre ipotesi diverse e distinte, le quali, invece, formano oggetto di sanzione penale, [in quanto obbiettivamente ed intrinsecamente di  intuitiva maggiore gravità, per il pericolo che suscita un livello apprezzabilmente più alto di intossicazione alcolica che esprimono, rispetto ai minimi della lett. a)].

Ne consegue, pertanto, che in un caso quale quello in esame, che presenta una oggettiva condizione di carenza di indicazioni di carattere quantificativo relative allo stato di intossicazione alcolica del singolo, appare del tutto condivisibile il giudizio di impossibilità a che si possa addivenire ad una effettiva quantificazione del tasso alcolemico.

Solo l'utilizzo di indagini che si avvalgano di esami ematici, etilometrici o di liquidi biologici, i quali appaiano caratterizzate da quei profili di certezza, precisione e tassatività, può seriamente permettere di configurare una condotta come penalmente significativa e, in eventualità di norme compositamente concepite come l'art. 186 comma 2 CdS, di inserirla correttamente nello ipotesi  specificatamente prevista.

In situazioni analoghe a quella presa in esame dal Supremo Collegio, appare, pertanto, doverosa la collocazione della condotta incriminata nel contesto della categoria più favorevole (vale a dire quella amministrativa in luogo di quella penale), in ossequio al principio del favor rei.

La Corte Suprema ribadisce il principio inderogabile, in base al quale va escluso, dunque, che la percezione di “un alito vinoso, oppure “della portata dell'incidente stradale provocato” possano essere addotti od evocati, quali elementi puramente presuntivi, dai quali il giudice possa ricavare la prova del superamento del limite minimo per la sanzionabilità, in sede penale della guida in stato di ebbrezza.

(Altalex, 6 marzo 2013. Nota di Carlo Alberto Zaina. Sul tema, si consiglia il volume "Guida in stato di ebbrezza e di alterazione psico-fisica. Analisi dei reati" di Simone Marani, Altalex Editore, 2013)
 


SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE IV PENALE

Sentenza 17 gennaio 2013, n. 2568

Svolgimento del processo

1. - Con sentenza resa in data 1.3.2012, la Corte d'appello di Lecce ha integralmente confermato la sentenza del Tribunale di Brindisi, sezione distaccata di Francavilla Fontata, del 15.3.2011, con la quale L.F. è stato riconosciuto colpevole del reato previsto e punito dall'art. 186 C.d.S., comma 2, per esser stato colto in stato di ebbrezza alla guida del proprio veicolo in Francavilla Fontana il 19.5.2007, e condannato alla pena di dieci giorni di arresto ed Euro 300,00 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un mese.

2. - Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, rilevando l'erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 606 c.p.p., lett. b), per avere il giudice a quo omesso di ritenere integrata la meno grave ipotesi di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. a), (attualmente priva di rilievo penale), in assenza di un accertamento strumentale della condizione di ebbrezza dell'imputato, e in mancanza di ulteriori elementi idonei ad attestare, oltre ogni ragionevole dubbio, l'eventuale integrazione delle più gravi ipotesi previste dalle lett. b) e c) del medesimo art. 186 C.d.S..

 

Motivi della decisione

 

3. - Il ricorso è fondato.

Secondo l'insegnamento di questa Corte (v., da ultimo, Cass., Sez. 4, n. 6889/2011, Rv. 252728; Cass., Sez. 4, n. 28787/2011, Rv. 250714), "ai fini della configurazione del reato di guida in stato di ebbrezza, lo stato di ebbrezza può essere accertato, per tutte le ipotesi attualmente previste dall'art. 186 C.d.S., con qualsiasi mezzo, e quindi anche su base sintomatica, indipendentemente dall'accertamento strumentale, dovendosi comunque ravvisare l'ipotesi più lieve, priva di rilievo penale, quando, pur risultando accertato il superamento della soglia minima, non sia possibile affermare, oltre ogni ragionevole dubbio, che la condotta dell'agente rientri nell'ambito di una delle due altre ipotesi, che conservano rilievo penale" (v. altresì Cass., Sez. 4, n. 48026/2009, Rv. 245802; Cass., n. 18486/2009; Cass., Sez. 4, n. 48297/2008, Rv. 242392; Cass., Sez. 4, n. 47378/2008, Rv. 242765).

Nel caso di specie, la corte distrettuale ha indicato, a fondamento dell'accertamento della responsabilità dell'imputato, il riscontro dell'alito vinoso dell'imputato, nonchè la grave portata dell'incidente, resa evidente dalle conseguenze riscontrate dalle forze dell'ordine intervenute.

Da tali premesse, la corte distrettuale ha concluso che il tasso alcolemico riscontrabile sulla persona dell'imputato fosse molto superiore all'entità di 0,5 g/1, in quanto con un tasso superiore di poco a quella soglia "non si va ad urtare un palo dell'illuminazione pubblica con la propria auto senza una ragione specifica, che, peraltro, non è stata indicata dall'appellante".

Il ragionamento seguito dal giudice del merito, se appare certamente tale da lasciar ritenere sussistente il ricorso di una non irrilevante condizione di ebbrezza dell'imputato, non appare tuttavia in grado di attestare, oltre ogni ragionevole dubbio, che detta condizione di ebbrezza fosse tale da integrare la (sia pur) più lieve ipotesi criminosa prevista dalla legge (art. 186 C.d.S., comma 2, lett. b), che prevede come penalmente rilevante il riscontro di un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/1.

Il livello minimo previsto (0,5 g/1) come penalmente rilevante dall'art. 186 C.d.S., vigente all'epoca del fatto (19.5.2007), è considerato, dall'attuale formulazione del medesimo art. 186 C.d.S., penalmente irrilevante (cfr. l'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. a)), ove non sia stata accertato il raggiungimento di un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/1.

Deve ritenersi, pertanto, che, nel caso di specie, non sia stata raggiunta una prova idonea ad attestare, oltre ogni ragionevole dubbio, che la condotta dell'imputato abbia integrato gli estremi sufficienti a ritenerne consumata la più lieve ipotesi criminosa ad oggi prevista per legge.

Ne deriva il conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, non essendo il fatto ascritto all'imputato più previsto dalla legge come reato.

 

P.Q.M.

 

la Corte Suprema di Cassazione, annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non è più previsto dalle legge come reato.






da altalex.com

Lunedì, 25 Marzo 2013
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