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Accertamento delle violazioni amministrative - Contestazione - Verbale di accertamento di violazione al codice della strada.

(Cass. Civ., Sez. II, 22 giugno 2010, n. 15108).

La pericolosità della condotta di guida prevista dall’art 141 cod strada deve essere desunta dalle caratteristiche e dalle condizioni della strada e del traffico e da ogni altra circostanza di qualsiasi natura; pertanto, la relativa valutazione costituisce il portato di un giudizio dei verbalizzanti che implica un’attività di elaborazione da parte degli stessi, i quali devono rilevare i fatti in accadimento e sottoporli a critica, per desumerne la valutazione di congruità ai criteri di buona condotta di guida o, appunto, di pericolosità Ne consegue che detta valutazione è priva dell’efficacia probatoria privilegiata prevista dall’art.200 c.c. e la sua contestazione nel giudizio di opposizione non richiede la proposizione di querela di falso. (Nella specie, la Corte, alla stregua del principio enunciato, ha rigettato il ricorso e confermato la sentenza impugnata con la quale era stato ritenuto che il verbale di accertamento relativo all’omessa regolazione della velocità in prossimità di un’intersezione non poteva godere della suddetta fede privilegiata).

 

Martedì, 22 Giugno 2010
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