Assicurazione obbligatoria - Risarcimento danni - Azione diretta nei confronti dell’assicuratore - Eccezioni derivanti dal contratto - Inopponibilità da parte dell’assicuratore - Limiti - Inesistenza o nullità del contratto - Nullità per inesistenza del rischio - Rilevanza.
La disposizione del secondo comma dell’art. 18 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (“ratione temporis” applicabile nella specie, e identica al vigente art. 144, comma 2, d.l.vo 7 settembre 2005, n. 209), che nega all’assicuratore della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli o natanti la facoltà di opporre al danneggiato, il quale agisca direttamente nei suoi confronti, eccezioni derivanti dal contratto o clausole che prevedono eventuali contributi dell’assicurato al risarcimento, concerne le sole eccezioni relative all’invalidità ed all’inefficacia del contratto di assicurazione, mentre non è applicabile per le eccezioni di inesistenza e nullità del contratto stesso, quale quella di nullità per inesistenza del rischio, a norma dell’art. 1895 c.c., che vizia la polizza stipulata per un periodo di tempo antecedente la data della sua sottoscrizione e dopo che il danno si è verificato.