Ordinanza-Ingiunzione – Opposizione - Determinazione d’ufficio della sanzione pecuniaria tra il minimo ed il massimo edittale.
In tema di opposizione al verbale di contestazione di una violazione al codice della strada, ai sensi dell’art. 204 bis del d.l.vo 30 aprile 1992, n. 285, il giudice, adito in alternativa al ricorso al prefetto, nel rigettare detta opposizione, può - anche d’ufficio, in assenza di espressa domanda da parte della Amministrazione in ordine alla determinazione della misura della sanzione - quantificare, in base al suo libero convincimento, la sanzione pecuniaria, che non sia predeterminata normativamente, in misura congrua, tra il minimo ed il massimo edittale.