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Danno non patrimoniale, Milano aggiorna le tabelle a gennaio 2013

A due anni di distanza dalla precedente elaborazione, l’osservatorio alla giustizia civile del tribunale di Milano ha divulgato ora l’aggiornamento con l’indicizzazione Istat a valere dal gennaio 2013 del proprio sistema di liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico-fisica e dalla perdita – grave lesione del rapporto parentale.

L’aggiornamento statistico è il primo compiuto dai giudici del tribunale meneghino dopo le note sentenze del giugno 2011 (la n. 12408 del 7 giugno e quella di pochi giorni successiva, rubricata al n. 14402) che di fatto elevarono il sistema di liquidazione empirico creato dai giudici meneghini a parametro equitativo di base su scala nazionale.

Per una applicazione uniforme

Dopo aver ancora una volta censurato la mancata adozione delle tabelle di valutazione e liquidazione normative disposte dall’art. 138 del Codice delle Assicurazioni per il risarcimento del danno per lesioni di non lieve entità, la Corte si pone il compito di supplire alle carenze normative del legislatore (onerato a ciò nel pur limitato contesto del danno da sinistri stradali) in ragione della oramai imprescindibile esigenza di “garantire l’uniforme interpretazione del diritto (che contempla anche l’art. 1226 cod.civ., relativo alla valutazione equitativa del danno)” e di “fornire ai giudici di merito l’indicazione di un unico valore medio di riferimento da porre a base del risarcimento del danno alla persona, quale che sia la latitudine in cui si radica la controversia”.


È certamente vero che al giudice del merito deve essere demandata la insostituibile funzione di regolare il compenso equitativo alla peculiarità del concreto (ed anche, se si vuole, al contesto socioeconomico della vittima), ma è altrettanto vero che, osserva la Corte, “equità non vuol dire arbitrio, perché quest’ultimo non scaturendo da un processo logico deduttivo, non potrebbe mai essere sorretto da adeguata motivazione”.


Da allora, la giurisprudenza di legittimità e di merito si è di fatto uniformata alla indicazione della vincolatività della tabella milanese, da un lato dando per superati i criteri empirici elaborati a livello locale dai singoli tribunali dello Stato (ad eccezion fatta del tribunale di Roma che propone un proprio meccanismo economico compensativo assai difforme da quello milanese, anche se in parte in contrasto con quanto deciso dalla Corte di Appello capitolina che, nella sentenza n. 230/2013, auspica invece l’adesione al volere della Corte nella decisione 12408/2011), dall’altro ribadendo il primato del sistema meneghino in numerosi arresti successivi (si veda da ultimo il richiamo nella sentenza della Cassazione del 20 novembre 2012 n. 20292, l’ordinanza dell’8 novembre 2012 n. 19376, ovvero la decisione del 19 luglio 2012 n. 12464).


I due indici monetari

Come noto, per la liquidazione del danno alla persona da lesione del bene salute, la tabella milanese deve essere correttamente adottata secondo la integrazione dei due indici monetari che ne compongono le variabili compensative.


Il primo valore (quello, per intenderci, incolonnato sotto l’indicatore dell’età della vittima) corrisponde a quello che viene definito “tabella di valori monetari “medi”, mentre nella penultima colonna a destra è indicato l’aumento di personalizzazione massimo applicabile al detto valore “standard”.


Per la corretta adozione del sistema empirico di calcolo, è importante innanzitutto comprendere quale sia la componente del danno che si assume compreso nella prima colonna e quale nel secondo.


La prima colonna: valori “medi”
Nella relazione esplicativa della tabella, si legge che nella prima colonna sono ricompresi indici legati ad una tabella di valori monetari “medi”, “corrispondenti al caso di incidenza della lesione in termini ‘standardizzabili’ del danno non patrimoniale conseguente a "lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale", sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari, e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di ‘dolore’, ‘sofferenza soggettiva’, in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione”.


Il dato economico contenuto in tale prima colonna, quindi, attiene, a detta dei giudici di Milano, alla liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di:
Ø  c.d. danno biologico “standard”,
Ø  c.d. personalizzazione - per particolari condizioni soggettive - del danno biologico,
Ø  c.d. danno morale.


Il secondo indice: la personalizzazione
Il secondo indice, invece, attiene alla percentuale di aumento dei valori “medi” da utilizzarsi “onde consentire una adeguata "personalizzazione" complessiva della liquidazione, laddove il caso concreto presenti peculiarità che vengano allegate e provate (anche in via presuntiva) dal danneggiato, in particolare:

• sia quanto agli aspetti anatomo-funzionali e relazionali (ad es. lavoratore soggetto a maggior sforzo fisico senza conseguenze patrimoniali; lesione al "dito del pianista dilettante"),

• sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva (ad es. dolore al trigemino; specifica penosità delle modalità del fatto lesivo).


La difficoltà di distinguere e collocare il giusto valore di sintesi tra le due categorie di pregiudizi soggettivi attinenti all’una piuttosto che all’altra variabile valutativa è la principale problematica posta dall’elaborazione meneghina e, aggiungiamo, la principale fonte di sperequazione e di distorsione del sistema di calcolo, ovvero se si vuole, di quel profilo di ingiustificato arbitrio censurato dalla Corte nella decisione più volte richiamata n. 12408/2011.


Va allora rammentato che – secondo il dettato della stessa Corte di cassazione – per la corretta liquidazione del danno alla persona, “occorre provvedere all’integrale riparazione secondo un criterio di personalizzazione del danno, che, escluso ogni semplicistico meccanismo di liquidazione di tipo automatico, tenga conto, pur nell’ambito di criteri predeterminati, delle condizioni personali e soggettive del danneggiato, della gravità delle conseguenze pregiudizievoli e delle particolarità del caso concreto, al fine di valutare in termini il più possibile equilibrati e realistici, l’effettiva entità del danno”. (Cass. del 13 dicembre 2012 n. 22909).


Sinistri stradali, il Codice di Assicurazione
Resta da comprendere quale potrà essere la portata della tabella milanese, in un’ottica di piena ed integrale compensazione del danno alla persona, rispetto alla cogenza dei valori tabellari imposti dal Codice di Assicurazione in tema di liquidazione del danno da sinistro stradale (ma oggi anche per le menomazioni conseguenti ad errore clinico, ex articolo 3, comma III, della legge 8 novembre 2012 n. 189, di conversione del cd “Decreto Balduzzi”).


Rammentato che la sentenza n. 12408 del escluso la maggior compensazione del danno da lesione di lieve entità oltre gli indici monetari di cui all’art. 139 del Codice delle Assicurazioni, ci si chiede se il dato economico nella previsione normativa dello stesso art. 138 del Codice (in tema di lesioni gravi oltre il 9% per danno biologico) contenga in se ogni indice di compensazione della menomazione e di ogni profilo della sofferenza arrecata.


Certamente il tema diverrà di maggior rilievo dottrinale una volta che vedranno la luce le tabelle di valutazione e di liquidazione del danno di non lieve entità nell’ottica del coordinamento tra il principio dell’integrale riparazione del danno e del contenimento di costi sociali nei settori maggiormente sensibili agli effetti di un’elevata conflittualità (quello del danno auto e, appunto, del danno da medical malpractice).


La sentenza Travaglino
Di recente la Corte di cassazione ha rammentato, in un certo senso proprio “preparando il terreno” alla diatriba, che le norme del Codice delle Assicurazioni non possono ritenere assorbite nel piano disciplinare tutti gli aspetti che compongono le conseguenze lesive del danno alla persona: “le norme di cui agli artt. 138 e 139 del codice delle assicurazioni private (Dlgs n. 209 del 2005), calate in tale realtà interpretativa, non consentivano (nè tuttora consentono), pertanto, una lettura diversa da quella che predicava la separazione tra i criteri di liquidazione del danno biologico in esse codificati e quelli funzionali al riconoscimento del danno morale: in altri termini, la "non continenza", non soltanto ontologica, nel sintagma "danno biologico" anche del danno morale” (Cass. del 28 novembre 2012 n. 20292, Rel. Travaglino).


Verso una soluzione nomofilattica
Vero è che tale ultima decisione si pone sul punto in totale antitesi con quanto sostenuto invece nella decisione n. 12408 del 2011 che però pone in essere il “manifesto” del nuovo sistema equitativo oggi consolidato nelle tabelle milanesi.


Si prepara, con ogni evenienza, il terreno alla soluzione nomofilattica della problematica interpretativa degli artt. 138 e 139 Cod. Assicurazioni, in una auspicata sintesi giuridica che possa trovare definitivo approdo in una decisione a Sezioni Unite Civili della Corte.

 

da diritto24.ilsole24ore.com

 

 

Giovedì, 28 Marzo 2013
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