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Articoli 02/04/2013

Decreto sulla segnaletica per i cantieri stradali

* Girolamo Simonato

La sicurezza sul lavoro passa anche dalla segnaletica e dalla cantieristica stradale.
Un’altro importante Decreto che interviene nella sicurezza delle attività svolte su strada, in attuazione a quanto previsto dall’art 161, comma 2-bis del D.lgs 81/08.

 

Ancora il tema della formazione in evidenza, l’art. 3 prevede che i datori di lavoro del gestore delle infrastrutture e delle imprese esecutrici e affidatarie, ferme restando le previsioni del d.lgs. n. 81/08, “assicurano che ciascun lavoratore riceva una relativamente alle procedure di cui all’articolo 2” (durata,  contenuti minimi, modalità della formazione – individuati nell’allegato II al decreto).

 

Si specificano inoltre i DPI - indumenti ad alta visibilità “devono rispondere a quanto previsto dal decreto legislativo 4 dicembre 1992 n. 475, dal decreto ministeriale 9 giugno 1995, dal decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10, e dalla norma UNI EN 471, quindi devono essere di classe 3, o equivalente, per tutte le attività lavorative su strade di categoria A, B, C, e D, ed almeno di classe 2 per le strade E ed F urbane ed extraurbane, secondo la classificazione di cui all’articolo 2, comma 3, del codice della strada. Non sono più ammessi indumenti ad alta visibilità di classe 1”. E al di là degli obblighi già vigenti del Testo Unico, i datori di lavoro “sono tenuti ad adeguarsi alle previsioni di cui al comma 1 entro e non oltre dodici mesi dall’entrata in vigore del presente decreto”.

 

Al comma 3 dell’articolo 4 si segnala che “i veicoli operativi di cui all’articolo 38 del regolamento codice della strada, devono essere segnalati, con dispositivi supplementari a luce lampeggiante, o pannelli luminosi, o segnali a messaggio variabile, ovvero la combinazione di questi segnali, in relazione alla categoria della strada e alla tipologia di intervento”.

 

E (comma 4) la segnaletica della zona di intervento “deve avere le caratteristiche di cui all’art. 3 del ‘disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo’ approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 10 luglio 2002”.

 

Tale regolamento, che entra in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, potrà essere rivisto, modificato e integrato (Articolo 6) dopo due anni dall’entrata in vigore del decreto, “anche sulla base dei dati raccolti in ordine alle statistiche degli incidenti in presenza di cantieri stradali”.
rif. in attuazione D.lgs 81/08 e smi – Titolo V segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro art. 161  comma 2-bis2 bis. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, con decreto dei Ministeri del lavoro, della salute e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, è emanato il regolamento per l’individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgano in presenza di traffico veicolare.


Il decreto entra in vigore fra 30 giorni:  il 19/04/2013

 

* Comandante PL Montagnana

> Il testo del decreto

 

 

 

Martedì, 02 Aprile 2013
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