Minori e sostanze stupefacenti o psicotrope
La condizione psicologica del consumatore-minorenne, delicata in virtù della minore capacità di autocontrollo e consapevolezza dei rischi che l’assunzione delle sostanze stupefacenti può comportare, pone in rilievo l’attività di prevenzione e repressione degli operatori di polizia.
1.1 il consumo
L’operatore di polizia che controllando una persona la trovasse in possesso di un dosaggio di sostanza stupefacente può contestare a questi, a seconda della situazione fattuale che riscontra, un illecito di natura penale ovvero di natura amministrativa. Le norme che trattano, secondo principi di specialità, nella legislazione italiana il tema degli stupefacenti sono raccolte nel Testo Unico sugli Stupefacenti (D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, oltre TUS). Le sanzioni che colpiscono il trasgressore sono conseguenza del tipo di illecito e possono essere amministrative (di competenza del Prefetto, ex art. 75 TUS o di di competenza del Tribunale per i Minorenni, ex art. 75-bis TUS) ovvero penali (art. 73 TUS), di competenza del Tribunale per i Minorenni.
da il Centauro n. 164