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Rc auto, lecita la clausola che restringe la cessione del credito ai carrozzieri convenzionati

È legittima in quanto non comporta un “significativo squilibrio” a carico del consumatore la clausola del contratto Rc auto che limita la facoltà del danneggiato di cedere il credito relativo al risarcimento a carrozzerie non convenzionate con la compagnia, a meno di aver ottenuto preventivamente il consenso della stessa. Lo ha stabilito l’Autorità garante per la concorrenza ed il mercato chiamata decidere sul carattere “vessatorio” o meno della clausola contrattuale.


Silenzio assenso
In caso di cessione non autorizzata, dunque, il contratto prevede che gli eventuali maggiori oneri, “non giustificabili sulla base dei criteri tecnici e di legge”, rimangano a carico dell’assicurato. La limitazione, però, come detto, non opera se la carrozzeria è convenzionata con l’assicurazione o se la compagnia non abbia manifestato il proprio diniego entro il termine di 4 giorni dalla richiesta dell’assicurato,  con un meccanismo di “silenzio-assenso”.


Risarcimento diretto
La limitazione vale unicamente nei casi in cui l’assicurato danneggiato rivolga la richiesta di risarcimento direttamente al proprio assicuratore (c.d. procedura di risarcimento diretto ex articolo 149 Dlgs 209/2005, Codice delle Assicurazioni), ferma restando la possibilità di chiedere - alternativamente - il risarcimento al soggetto civilmente responsabile ex articolo 2054 c.c. e all’assicuratore del responsabile civile ex articolo 144 del Codice delle Assicurazioni.

Dunque, qualora il danneggiato non chieda il risarcimento diretto, il divieto di cessione previsto dalla clausola oggetto di interpello non opera, e il contraente è libero di cedere il proprio credito risarcitorio a qualsivoglia riparatore, convenzionato e non, come ha precisato anche l’Ivass nel parere reso il 7 febbraio 2013.


Lo strumento della delega di pagamento
Inoltre, l’assicurato può sempre ottenere la riparazione del veicolo danneggiato dal proprio carrozziere di fiducia, senza anticiparne i costi, con lo strumento della delega di pagamento. La previsione contrattuale infatti fa espressamente salva la facoltà di delegare il proprio carrozziere ad incassare direttamente, sottoscrivendo una dichiarazione attestante l’importo delle riparazioni effettuate, previamente concordate con il perito della compagnia. Per favorire lo strumento, la clausola ha previsto che il perito si renda disponibile per l’effettuazione della perizia entro due giorni dalla messa a disposizione del veicolo da parte del danneggiato, un termine perciò più breve rispetto ai 5 giorni previsti dal Codice delle assicurazioni.


Un sistema pensato per ridurre i costi
Infine, sempre secondo il Garante, la limitazione della libertà contrattuale dell’assicurato, nella misura in cui rappresenta un rimedio per contrastare comportamenti fraudolenti, è idonea a ridurre i costi di gestione dei sinistri con possibili riflessi positivi sui premi.


Interessi correttamente “bilanciati”
Per tutte queste ragioni l’Autorità garante conclude che “non sussiste un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto a carico dell’assicurato e, quindi, non si ravvisa la vessatorietà della clausola” che peraltro riserva al consumatore che si avvalga della cessione del credito autorizzata dalla compagnia o si rivolga ai riparatori convenzionati, un sconto sul premio.

 

da diritto24.ilsole24ore.com

 

 

 


 

Mercoledì, 03 Aprile 2013
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