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L’auto è in cortile, ma chi vi asporta il navigatore commette furto in abitazione

Foto di repertorio dalla rete

Un minore, colpevole di aver rubato due navigatori satellitari da due vetture parcheggiate nel cortile di un condominio, viene condannato per furto in abitazione. La pronuncia è confermata in appello e l’imputato ricorre allora per cassazione. Oggetto della doglianza è la qualificazione del fatto come furto in abitazione, quando invece l’episodio sarebbe avvenuto in un’area privata gravata da servitù pubblica di passaggio pedonale.

 

Gli Ermellini (sentenza 4215/13) precisano però che l’attuale formulazione della norma in questione prevede la condotta dell’impossessamento mediante introduzione in un luogo destinato a privata dimora o nelle sue pertinenze. La nozione di privata dimora, in particolare, è più ampia di quella di abitazione e comprende qualsiasi luogo, esclusa la casa di abitazione, dove ci si sofferma ad esercitare anche transitoriamente manifestazioni della attività individuale per motivi leciti. Nel caso, si contesta che l’area sulla quale erano parcheggiate le macchine non sarebbe pertinenza di abitazione, per la presenza della citata servitù di passaggio e la mancanza del carattere di esclusività della funzione accessoria del bene a quello principale.

 

A giudizio della Suprema Corte, la nozione di pertinenza valevole ai fini dell’art. 624 bis c.p. non coincide con quella civilistica, non richiedendo l’uso esclusivo del bene da parte di un solo proprietario: l’elemento caratterizzante è piuttosto quello della strumentalità – anche non continuativa ed esclusiva – del bene a un’esigenza di vita domestica del proprietario. Tale è appunto il ricovero e la tenuta a disposizione di un’autovettura nel parcheggio del condominio: la servitù pubblica di passaggio pedonale non vale a sottrarre l’area al novero delle pertinenze dello stesso. Per questi motivi la Cassazione rigetta il ricorso.
 

 

da dirittoegiustizia.it

 

Lunedì, 08 Aprile 2013
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