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Un treno travolge una macchina: nessuna responsabilità dei macchinisti

Foto di repertorio dalla rete

Spetta all’esercente del servizio ferroviario garantire la sicurezza del servizio stesso. I due macchinisti non avevano alcun potere di interrompere o di sospendere la circolazione del treno privo dei requisiti di sicurezza. La Cassazione, con la sentenza 4106/13, ha così confermato l’assoluzione di due macchinisti imputati per omicidio colposo.

Il caso

Un incrocio tra una strada e una via ferroviaria. Nessun passaggio a livello, nessuna illuminazione, né della strada nè del treno, è sera. Un treno e un’auto non si accorgono l’uno dell’altra. Attraversano contemporaneamente l’intersezione: l’uomo alla guida del veicolo muore. Il macchinista e l’operatore polivalente di manovra del treno vengono imputati per omicidio colposo. Tribunale e Corte d’Appello li assolvono perché il fatto non costituisce reato. La Cassazione conferma la decisione di merito, respingendo i motivi di ricorso. Il d.P.R. n. 753/1980 disciplina la sicurezza dell’esercizio ferroviario. L’art. 10 prescrive al personale un obbligo di diligenza nell’osservanza di leggi, regolamenti e istruzioni. Prevede inoltre l’obbligo di «adoperarsi con diligenza anche nei casi non previsti dalle norme, ai fini della sicurezza e della regolarità dell’esercizio». I ricorrenti lamentano un’errata applicazione di tale norma. La Cassazione ne deduce, invece, il generale obbligo di diligenza, la violazione del quale può portare ad una responsabilità per colpa generica. I giudici di merito hanno correttamente escluso tale responsabilità a titolo di colpa in capo ai macchinisti. Richiamando alcuni suoi precedenti in tema di trasporto ferroviario, la Corte ricorda che «l’esercente di un servizio ferroviario deve ritenersi responsabile della sicurezza del servizio stesso», sia nei confronti di dipendenti e di persone trasportate, sia nei confronti di terzi. E’ quindi l’esercente a dover rispondere per colpa «della mancata adozione delle misure necessarie a prevenire il verificarsi di eventi lesivi dell’incolumità di queste persone». I macchinisti, quali dipendenti, eseguono semplicemente un’attività già determinata.

 

Non può essere estesa anche a loro «il complesso degli obblighi di natura cautelare incombenti in capo all’esercente il servizio ferroviario». La loro è una prestazione meramente esecutiva. Non spetta loro equipaggiare il «convoglio di tutte le dotazioni caratteristiche necessarie e indispensabili, sul piano cautelare, alla prevenzione dei possibili incidenti». Né può essere mossa ai due dipendenti l’accusa di aver violato il piano operativo di sicurezza predisposto dall’esercente, che prevede che nel caso di attraversamento stradale uno dei manovratori debba scendere a terra e presenziare l’attraversamento stradale. Nel caso specifico non si sarebbe saputo da quale parte della strada sarebbe potuta giungere una macchina. La Corte conclude che la causa dell’incidente, rinvenuta nel mancato avvistamento del convoglio ferroviario da parte della vittima, non può essere «in alcun modo riconducibile alla personale responsabilità degli imputati». Questi erano lavoratori subordinati con funzioni attuative. L’interruzione della circolazione del treno era un’iniziativa da prendersi «nel contesto di altri e diversi centri decisionali».
 

 

da dirittoegiustizia.it

Lunedì, 08 Aprile 2013
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