Assicurazione obbligatoria - Fondo di garanzia per le vittime della strada - Liquidazione coatta amministrativa dell’impresa assicuratrice - Trasferimento volontario del portafoglio ad altra impresa - Pattuizione relativa agli importi eccedenti i massimali di legge - Posti convenzionalmente a carico dell’impresa cessionaria - Soggetto obbligato e limiti dell’obbligazione - Distinzione tra sinistro avvenuto in epoca antecedente alla scadenza del termine di cui ai commi secondo e quarto dell’art. 58 del d.p.r. n. 449 del 1959 e sinistro verificatosi successivamente alla scadenza di tale termine - Rilevanza – Conseguenze.
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti nell’ipotesi di sottoposizione dell’impresa assicuratrice a liquidazione coatta amministrativa, con trasferimento del portafoglio ad altra impresa, qualora le parti contraenti abbiano espressamente convenuto che sono a carico dell’impresa cessionaria, nei limiti dei massimali di polizza, gli importi eccedenti i massimali di legge, nel caso in cui il sinistro sia avvenuto in epoca antecedente alla scadenza del termine di sessanta giorni di cui ai commi secondo e quarto dell’art. 58 del d.p.r. 18 febbraio 1959, n. 449, il F.G.V.S. resta obbligato nei limiti dei massimali di legge, mentre sono a carico della impresa cessionaria gli importi eccedenti tali massimali entro i limiti dei massimali di polizza nel caso in cui, invece, il sinistro si sia verificato in epoca successiva al termine predetto e, quindi, i rischi e i contratti stipulati dalla società in l.c.a. siano stati trasferiti alla società cessionaria, quest’ultima è direttamente obbligata nei limiti dei massimali di polizza.