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Corte di Cassazione 12/03/2013

Procedimento civile - Richiesta di informazioni alla p.a. ex art. 213 c.p.c. - Utilizzabilità per acquisire documenti cui le parti hanno diritto di accedere.
Esclusione - Conseguenze - Rapporti di sinistri stradali redatti dalle forze di polizia - acquisibilità ai sensi della suddetta norma – esclusione.

(Cass. Civ., sez. III, 12 marzo 2013, n. 6101)

Giurisprudenza di legittimità
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
Sez. III, 12 marzo 2013, n. 6101

 

Procedimento civile - Richiesta di informazioni alla p.a. ex art. 213 c.p.c. - Utilizzabilità per acquisire documenti cui le parti hanno diritto di accedere.
Esclusione - Conseguenze - Rapporti di sinistri stradali redatti dalle forze di polizia - acquisibilità ai sensi della suddetta norma – esclusione.


Con una importante decisione (la prima espressamente pronunciata sul punto), la Corte di cassazione ha stabilito che l’art. 213 cod. proc. civ., il quale consente al giudice di richiedere atti ed informazioni alla pubblica amministrazione, non può essere utilizzato come uno strumento per sollevare le parti dall’onere probatorio su di esse incombente e che, pertanto, le parti stesse non possono sollecitare l’esercizio, da parte del giudice, di tale potere officioso per acquisire documenti che potevano ottenere direttamente dall’amministrazione. Da questo principio generale, si fa discendere l’importante corollario che, nel caso di controversie risarcitorie scaturenti da sinistri stradali, le parti non possono pretendere che sia il giudice a disporre l’acquisizione d’ufficio, ai sensi della menzionata disposizione, del rapporto eventualmente redatto in occasione del sinistro dalle forze di polizia, giacché tale documento può essere direttamente acquisito dalle parti, giusta l’espressa previsione in tal senso dell’art. 11 cod. strad..  (Cass. Civ., sez. III, 12 marzo 2013, n. 6101)

 

 

Leggi il testo della sentenza

 

Fonte: www.cortedicassazione.it

 

Martedì, 12 Marzo 2013
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