VARIAZIONE DELL’INTESTATARIO DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE
Ai sensi dell’art. 247-bis, comma 2, del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada approvato con il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (rubricato: «Variazione dell’intestatario della carta di circolazione e intestazione temporanea di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi» ed introdotto dall’art. 1, comma 1, del D.P.R. 28 settembre 2012, n. 198): «Gli uffici di cui al comma 1 [e, cioè, i competenti Uffici del Dipartimento per i Trasporti Terrestri, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici – n.d.r], procedono, a richiesta degli interessati:
a) all’aggiornamento della carta di circolazione, intestata ad altro soggetto, relativa agli autoveicoli, ai motoveicoli ed ai rimorchi dei quali gli interessati hanno la temporanea disponibilità, per periodi superiori a trenta giorni, a titolo di comodato ovvero in forza di un provvedimento di affidamento in custodia giudiziale; sulla carta di circolazione è annotato il nominativo del comodatario e la scadenza del relativo contratto, ovvero il nominativo dell’affidatario; nel caso di comodato, sono esentati dall’obbligo di aggiornamento della carta di circolazione i componenti del nucleo familiare, purché conviventi;...
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da il Centauro n. 164