Assicurazione obbligatoria – Risarcimento del danno - Richiesta stragiudiziale di risarcimento inviata prima dell’entrata in vigore del codice delle assicurazioni - Domanda giudiziale proposta dopo tale momento - Reiterazione della richiesta stragiudiziale - Necessità - Esclusione.
Nel caso in cui la vittima di un sinistro stradale proponga la domanda di risarcimento nei confronti dell’assicuratore del responsabile dopo l’entrata in vigore del codice delle assicurazioni (1 gennaio 2006) non è tenuto a reiterare la richiesta scritta di risarcimento con le nuove modalità previste dagli artt. 145 e 148 del suddetto codice, se a tale adempimento abbia già provveduto nel vigore dell’abrogata l. 24 dicembre 1969, n. 990, con le modalità previste dall’art. 22 di tale legge.