SCHEDA
PATENTI: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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La patente di categoria superiore abilita per quella inferiore (C abilita per la B; D abilita per la C e B). Per conseguire la patente cat. "C" e/o "D" occorre essere in possesso della patente cat. B. *Per le patenti di cat. "D" conseguite a decorrere dal prossimo 1° ottobre 2004, la validità non sarà estesa automaticamente anche all’immediata categoria inferiore "C", salvo che il titolare non l’abbia precedentemente già conseguita (art. 5, comma 2, Decreto 30 settembre 2003. Disposizioni comunitarie in materia di patenti di guida e recepimento della direttiva 2000/56/CE) Si riporta anche l’articolo 5 del Decreto 30.09.2003, che attiene le nuove validità delle patenti di guida conseguite a decorrere dal 1° ottobre 2004 "Art. 5." 1. Il rilascio della patente di guida è subordinato alle seguenti condizioni: a) la patente per le categorie C o D può essere rilasciata unicamente ai conducenti già in possesso di patente di categoria B; b) la patente per le categorie B+E, C+E, D+E può essere rilasciata unicamente ai conducenti già in possesso di patente rispettivamente delle categorie B, C o D. 2. La validità della patente di guida è fissata come segue: a) la patente valida per le categorie C+E o D+E è valida anche per guidare complessi della categoria B+E; b) la patente valida per la categoria C+E è valida anche per la categoria D+E se il suo titolare è già in possesso di patente per la categoria D; c) la patente della categoria D rilasciata entro il 30 settembre 2003 (termine procrastinato al 30 settembre 2004 con apposita circolare del Dipartimento dei trasporti terrestri) abilita a condurre anche i veicoli per la cui guida è richiesta la categoria C; la patente di categoria D rilasciata dal 1° ottobre 2003 (termine procrastinato al 1° ottobre 2004 con apposita circolare del Dipartimento dei trasporti terrestri) non consente di condurre i veicoli per la cui guida è richiesta la patente di categoria C. 3. I tricicli ed i quadricicli a motore, cosi come definiti dall’art. 3, comma 2, possono essere guidati con una patente della categoria A o A1. 4. I motocicli di cilindrata non superiore a 125 cm e di potenza non superiore a 11 kW. possono essere guidati, sul territorio nazionale, con una patente di guida categoria B. |