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Notizie brevi 16/04/2013

Ghiaccio fatale: andava troppo forte oppure doveva esserci il sale?

Foto di repertorio dalla rete

La fonte del pericolo deve essere eliminata solo se è inevitabile anche usando la normale diligenza. La Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di eliminare la fonte di pericolo su una pubblica via o di apprestare adeguate protezioni e segnalazioni quando tale pericolo non sia percepibile con la normale diligenza. Così ha ribadito la Cassazione, con la sentenza 4479/13.

 

E’ un giorno di gennaio, primo mattino. Un Carabiniere fuori servizio sta guidando la sua auto. C’è ghiaccio, l’auto sbanda in curva e va addosso ad un pulmino che arriva in senso opposto. L’esito è tragico, l’uomo muore. L’incidente si poteva evitare? Inizia un’indagine per omicidio colposo, terminata con una sentenza del Tribunale che assolve, perché il fatto non sussiste, i 5 imputati, che erano tali in qualità di soggetti a vario titolo legati da incarichi istituzionali e di dipendenza con la Provincia. L’accusa: avrebbero dovuto mantenere in situazione di sicurezza la strada provinciale luogo dell’incidente, con lo spargimento di sale per contrastare i lastroni di ghiaccio. Il Tribunale e la Corte d’Appello sono concordi nel ritenere non prudenziale la velocità tenuta dalla vittima: la responsabilità è sua. C’erano peraltro dei cartelli che segnalavano la possibile presenza di ghiaccio. Le parti civili propongono ricorso per cassazione. Sostengono che sia stata erroneamente valutata la velocità della vittima e che comunque gli imputati avrebbero dovuto provvedere a rimuovere il ghiaccio.

 

La Cassazione conferma le decisioni di merito. Riguardo alla velocità, non è stata data maggiore attendibilità ad una consulenza tecnica senza motivo. Le consulenze erano tre, ciascuna affermante una velocità diversa: 60 km/h per il PM, 90 km/h per gli imputati e 20 km/h per le parti civili. Il giudice ha correttamente avvalorato la consulenza tecnica del PM tramite la considerazione dei danni riportati dai veicoli a le deposizioni degli occupanti del pulmino, che hanno dichiarato che l'automobile andava a velocità «tutta sparata». Viene quindi riconosciuto che la velocità tenuta dalla vittima non è stata prudenziale. Riguardo il dovere di mantenere in sicurezza la circolazione stradale, la Corte conferma l’esclusione del dovere di spargere sale per eliminare il ghiaccio. Ricorda, quindi, la propria giurisprudenza: «l’obbligo di eliminare la fonte di pericolo su una pubblica via o di apprestare adeguate protezioni, ripari, cautele ed opportune segnalazioni sorge nel momento in cui la strada presenti situazioni tali da rendere un’insidia o un trabocchetto per gli utenti, sicchè venga a costituire una fonte di pericolo inevitabile con l’uso della normale diligenza; invece, qualora adottando la normale diligenza che si richiede a chi usi una strada pubblica, la situazione di pericolo sia conoscibile e superabile, la causazione di un eventuale infortunio non può che far capo esclusivamente e direttamente a chi non abbia adottato la diligenza imposta».

 

La Cassazione delinea le finalità di questo principio: «armonizzare l’esigenza della garanzia della sicurezza, con la impossibilità di esigere sempre e comunque l’adempimento di oneri per la PA difficile da realizzare in ragione dell’ampiezza del territorio affidatole, limitando pertanto l’adempimento ai soli casi in cui la fonte di pericolo non sia percepibile con la normale diligenza». La Corte rigetta quindi il ricorso: la fonte del pericolo era conoscibile, vista la segnalazione della curva pericolosa e della possibile presenza di ghiaccio e vista anche la qualifica di guidatore esperto della vittima, quale Carabiniere che percorreva di frequente quel tratto di strada.


da dirittoegiustizia.it

Martedì, 16 Aprile 2013
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