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Niente lavori di pubblica utilità al pirata della strada condannato alla pena più favorevole ante riforma
L'imputato per guida in stato d'ebbrezza non chiede di sostituire il beneficio in relazione ai nuovi parametri sanzionatori

Foto Coraggio - archivio Asaps

Non sfugge all'arresto il pirata della strada, nonostante la riforma del codice della strada abbia introdotto, in epoca successiva al suo reato, il beneficio dell'assegnazione ai lavori di pubblica utilità, che pure costituisce un trattamento sanzionatorio indubbiamente più favorevole rispetto alla pena detentiva. Com'è possibile? Il punto è che, quando interviene la novella, non si può combinare un frammento normativo della vecchia legge e uno della nuova secondo il criterio del "favor rei", altrimenti si finisce per applicare una «tertia lex» di carattere intertemporale non prevista dallo stesso legislatore: si viola così il principio di legalità. È quanto emerge dalla sentenza 5509/13, pubblicata dalla quarta sezione penale della Cassazione.

 

Forbice edittale
Bocciato il ricorso dell'imputato. Per la fattispecie ex articolo 186, secondo comma, lettera c) Cds la legge 120/10 stabilisce per la pena detentiva parametri edittali differenti rispetto al passato (arresto da sei mesi ad un anno) lasciando immutata la pena pecuniaria dell'ammenda (da 1.500 a 6 mila euro); al momento del fatto contestato al reo, invece, risulta in vigore la pena dell'arresto da tre mesi a un anno. Se allora il giudice ritiene più favorevole la novella, deve applicarla integralmente, con la pena minima detentiva di sei mesi di arresto. Nel caso di specie è l'imputato viene condannato alla pena detentiva di mesi uno e giorni 10 di arresto (con la concessione delle attenuanti generiche e la diminuzione per la scelta del rito), muovendo dunque da una pena base detentiva di mesi tre di arresto secondo la più favorevole previsione normativa in vigore al momento del fatto. Insomma, l'imputato non ha espresso in sede di merito la volontà che sia sostituita con il lavoro di pubblica utilità una pena commisurata ai nuovi parametri sanzionatori: deve ritenersi che il pirata della strada intendesse usufruire del beneficio - introdotto con la legge 120/10 e in relazione ad una forbice edittale più severa, quanto alla pena detentiva, rispetto a quella precedentemente in vigore - in sostituzione della pena inflittagli con riferimento alla più favorevole forbice edittale della pena detentiva previgente: il che, appunto, non è consentito.

 

di Dario Ferrara
cassazione.net
 
 

Giovedì, 18 Aprile 2013
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