Mercoledì 17 Luglio 2024
area riservata
ASAPS.it su

Assicurazione obbligatoria - Fondo di garanzia per le vittime della strada -I Liquidazione coatta amministrativa dell’impresa assicuratrice - Impresa assicuratrice “in bonis” - Giudicato di condanna al risarcimento dei danni...

(Cass. Civ., sez. III, 30 novembre 2011, n. 25587)

Assicurazione obbligatoria - Fondo di garanzia per le vittime della strada -I Liquidazione coatta amministrativa dell’impresa assicuratrice - Impresa assicuratrice “in bonis” - Giudicato di condanna al risarcimento dei danni - Sopravvenuta liquidazione coatta amministrativa dell’impresa assicuratrice - Esecuzione del giudicato -I Legittimazione passiva dell’impresa designata ex art. 20 della legge n. 990 del 1969 - Diritto dell’impresa ad insinuare le somme sborsate nel passivo della procedura concorsuale - “Jus superveniens” ex d.l. n. 857/1976 - Incidenza su tale disciplina – Esclusione.

 

Ai sensi degli artt. 19 e 25 della legge 24 dicembre 1969 n. 990, sull’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, il giudicato di condanna al risarcimento del danno, formatosi a carico dell’impresa assicuratrice “in bonis”, può essere posto in esecuzione dal danneggiato, ove sopravvenga la liquidazione coatta amministrativa dell’assicuratrice medesima, esclusivamente nei confronti dell’impresa designata a norma dell’art. 20 di detta legge (e nei limiti fissati dal successivo art. 21), impresa che, con riferimento alle somme erogate, ha diritto di insinuarsi al passivo della procedura concorsuale avvalendosi dell’autorità che quel giudicato, sotto il limitato profilo dell’accertamento del credito del danneggiato, spiega anche nei confronti della liquidazione. Tale disciplina non subisce deroghe a seguito dell’entrata in vigore del d.l. 23 dicembre 1976, n. 857 (convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39), il cui art. 9, nel contemplare la possibilità di autorizzazione del commissario liquidatore alla definizione di pendenze anche per conto del fondo di garanzia per le vittime della strada, non interferisce sulla individuazione della suddetta impresa designata quale unico soggetto passivamente legittimato alla pretesa del danneggiato.

Venerdì, 30 Novembre 2007
stampa
Condividi


Area Riservata


Attenzione!
Stai per cancellarti dalla newsletter. Vuoi proseguire?

Iscriviti alla Newsletter
SOCIAL NETWORK