Falsità in atti pubblici - Falsità ideologica - Falsificazione, in qualità di titolare di scuola guida, del registro delle presenze dei frequentanti e dell’attestato finale di frequenza dei corsi per il recupero dei punti della patente persi a seguito di infrazioni del codice della strada.
Integra gli estremi dei reati di falso ideologico commesso dal pubblico ufficiale in atto pubblico (art. 479 c.p.) ed in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 480 c.p.), la condotta di colui che, in qualità di titolare di scuola guida, falsifichi rispettivamente il registro delle presenze dei frequentanti e l’attestato finale di frequenza dei corsi per il recupero dei punti della patente a seguito di infrazioni del codice della strada, stante la natura pubblica di siffatta duplice attività di attestazione delle autoscuole - dotate delle necessarie autorizzazioni amministrative - che debbono consegnare l’attestazione finale anche ai competenti uffici amministrativi per l’aggiornamento dell’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, il quale dipende, pertanto, dalla attività delegata alle scuole guida per consentire ai soggetti interessati di ritornare in possesso dei punti persi.