Mercoledì 17 Luglio 2024
area riservata
ASAPS.it su
Articoli 15/09/2004

IL CERTIFICATO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

La normativa, i corsi di specializzazione, le prescrizioni e gli obblighi

 

IL CERTIFICATO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
La normativa, i corsi di specializzazione, le prescrizioni e gli obblighi

Di Franco Medri *

La normativa ADR prescrive particolari condizioni per la formazione dei conducenti di veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose che devono ottenere un apposito Certificato di Formazione Professionale in base alla tipologia di trasporto che devono effettuare.
I soggetti obbligati al C. F. P. sono:

* i conducenti di veicoli con massa complessiva superiore a 35 quintali che trasportano merci pericolose ( in colli o alla rinfusa ) -vedere i limiti di esenzione-
* i conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose in cisterne fisse o smontabili di capacità superiore a 1000 litri* i conducenti di veicoli-batteria di capacità totale superiore a 1.000 litri* i conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose in contenitori-cisterna, cisterne mobili o CGEM di capacità individuale superiore a 3.000 litri su un’unità di trasporto
* i conducenti di veicoli di qualunque massa complessiva che trasportano materie della classe 1 ( materie ed oggetti esplosivi ) -vedere i limiti di esenzione-
* i conducenti di veicoli di qualunque massa complessiva che trasportano materie della classe 7 (materie radioattive) -vedere esenzioni-


NOTA: I conducenti dei predetti veicoli devono seguire un corso di formazione di base che deve essere fornita nell’ambito di un corso approvato dall’autorità competente.
Essa ha come obiettivi fondamentali quelli di sensibilizzare i conducenti sui rischi presentati dal trasporto delle merci pericolose e di fornire loro le nozioni di base indispensabili per minimizzare le probabilità di incidente e, se si verifica, per metterli in condizione di adottare le misure che sono necessarie per la loro sicurezza, per quella del pubblico, per la protezione dell’ambiente e per limitare gli effetti dell’incidente.
Questa formazione deve comprendere esercitazioni pratiche individuali e deve costituire una formazione di base per tutte le categorie di conducenti.Pertanto il corso di base deve trattare i seguenti argomenti:
* Prescrizioni generali applicabili al trasporto di merci pericolose;
* Principali tipi di rischi;
* Informazione relativa alla protezione dell’ambiente nel controllo del trasferimento dei rifiuti;
* Misure di prevenzione e di sicurezza adeguate ai differenti tipi di rischio;
* Comportamento dopo un incidente;
* Marcatura, etichettatura e segnalazione arancione;
* Ciò che un conducente di veicolo deve fare e non deve fare durante il trasporto di merci pericolose;
* Scopo e modalità di funzionamento delle attrezzature tecniche dei veicoli;
* Divieti di carico in comune su uno stesso veicolo o in un contenitore;
* Precauzioni da prendere durante il carico e lo scarico delle merci pericolose;
* Informazioni generali concernenti la responsabilità civile;
* Informazioni sulle operazioni di trasporto multimodale;
* Movimentazione e stivaggio dei colli.


 
Oltre al corso di base propedeutico per tutte le tipologie di trasporto di merci pericolose, esistono anche dei specifici corsi di specializzazione di cui:1. Corso per il trasporto in cisterne
* Comportamento in marcia dei veicoli, compreso i movimenti del carico;
* Prescrizioni speciali relative ai veicoli;
* Conoscenza generale teorica dei differenti dispositivi di riempimento e di svuotamento;
* Disposizioni supplementari specifiche concernenti l’utilizzazione di queta tipologia di veicoli.

1. Corso per il trasporto di materie ed oggetti esplosivi (classe 1)

* Rischi propri delle materie ed oggetti esplosivi e pirotecnici;
* Prescrizioni particolari concernenti il carico in comune di materie ed oggetti esplosivi.


1. Corso per il trasporto di materie radioattive (classe 7)

* Rischi propri delle radiazioni ionizzanti;
* Prescrizioni particolari concernente l’imballaggio, la movimentazione, il carico in comune e lo stivaggio di materiali radioattivi;
* Disposizioni speciali da adottare in caso di incidente che coinvolga materiali radioattivi.


 
OSSERVAZIONE: Il Certificato di Abilitazione Professionale non occorre se il veicolo viaggia vuoto ad esclusione dei veicoli cisterna se non sono bonificati.
PRESCRIZIONI E OBBLIGHI 
* ogni cinque anni il conducente deve potere dimostrare, mediante menzioni riportate sul suo certificato dall’autorità competente o da un organismo riconosciuto dalla stessa che, durante l’anno precedente la data di scadenza del suo Certificato di Abilitazione Professionale, ha eseguito un corso di aggiornamento e superato gli esami corrispondenti ( il nuovo periodo di validità decorre a partire dalla data di scadenza del certificato)
 
* si precisa che i corsi iniziali di aggiornamento di formazione di base e di specializzazione possono assumere la forma di corsi polivalenti, condotti in modo integrato, alla stessa occasione e dallo stesso organismo di formazione;
 
* ogni certificato di formazione professionale deve essere di formato della patente nazionale europea, ovvero un A7 (105 mm X 74 mm) o deve avere la forma di un foglietto doppio che possa essere piegato in questo formato e deve essere accettato, durante la sua durata di validità, dalle autorità competenti degli altri Paesi contraenti all’accordo di riconoscimento;
 
* il certificato di formazione professionale deve essere redatto nella lingua, o in una delle lingue, del paese dell’autorità competente che ha rilasciato il certificato o riconosciuto l’organismo che lo ha rilasciato.

VIOLAZIONI

VIOLAZIONE

 

NORMA

SANZIONE

PECUNIARIA

SANZIONE ACCESSORIA

AUTORITA’ COMPETENTE

Circolazione con veicolo che trasporta merci pericolose senza avere conseguito il C. F. P. nonostante fosse obbligatorio
NOTA: il C. F. P. non occorre se i veicoli viaggiano
a vuoto, tranne per i veicoli cisterna se non sono stati bonificati

Art. 116
Commi 15 e 17
C.d.S.

€137,55

 

Fermo Amministrativo

del veicolo per

giorni 60

Prefetto

Circolazione con veicolo che trasporta merci pericolose con il C. F. P. scaduto di validità
(il C. F. P. ha una validità di 5 anni)

Art. 116
Commi 15 e 17
C.d.S.

€ 137,55

Fermo Amministrativo

del veicolo per

giorni 60

Prefetto

Circolazione con veicolo che trasporta merci pericolose senza avere al seguito il C. F. P.
(intimazione ai sensi dell’articolo 180 / 8° C. d. S. per l’esibizione del C. F. P. entro 30 giorni ad un comando di Polizia)

 
Art. 180
Commi 5 e 7
C.d.S.

€ 33,60

Nessuna

Prefetto

Titolare del veicolo che trasporta merce pericolosa lo affida o ne consente la guida a persona
che non ha conseguito il
C. F. P.
 

Art. 116
Comma 12
C.d.S.

€343,35

Nessuna

Prefetto

* Ispettore Capo della Polizia Stradale.


Di Franco Medri *

Mercoledì, 15 Settembre 2004
stampa
Condividi


Area Riservata


Attenzione!
Stai per cancellarti dalla newsletter. Vuoi proseguire?

Iscriviti alla Newsletter
SOCIAL NETWORK