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Assicurazione obbligatoria – Risarcimento Danni – Autoveicolo danneggiato rivenduto a terzi dopo il sinistro – Interesse dell’alienante al risarcimento dei danni – Limiti – Fondamento.

(Cass. Civ., Sez. VI, Ord. 14 ottobre 2011, n. 21256)

In tema di risarcimento danni da circolazione stradale, allorchè l’attore, alla data della decisione non sia più proprietario dell’autoveicolo danneggiato in un sinistro, per averlo rivenduto a terzi, il suo interesse al risarcimento dei danni risulta oggettivamente circoscritto al periodo di tempo in cui sia rimasto proprietario, essendovi ormai un altro soggetto (l’acquirente) che potrebbe essere, in ipotesi, legittimato a chiedere il risarcimento del medesimo danno. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito la quale, con motivazione ritenuta congrua e logica, aveva rigettato la domanda di risarcimento sul rilievo che l’attore aveva rivenduto la vettura solo dieci giorni dopo il sinistro, senza eseguire le riparazioni, e che neppure aveva dimostrato di aver dovuto vendere l’autoveicolo a condizioni particolarmente sfavorevoli, a causa del sinistro, né di avere assunto nei confronti dell’acquirente l’obbligo di eseguire le riparazioni, né altra voce di danno).

 

Lunedì, 29 Aprile 2013
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