Assicurazione obbligatoria – Risarcimento Danni – Autoveicolo danneggiato rivenduto a terzi dopo il sinistro – Interesse dell’alienante al risarcimento dei danni – Limiti – Fondamento.
In tema di risarcimento danni da circolazione stradale, allorchè l’attore, alla data della decisione non sia più proprietario dell’autoveicolo danneggiato in un sinistro, per averlo rivenduto a terzi, il suo interesse al risarcimento dei danni risulta oggettivamente circoscritto al periodo di tempo in cui sia rimasto proprietario, essendovi ormai un altro soggetto (l’acquirente) che potrebbe essere, in ipotesi, legittimato a chiedere il risarcimento del medesimo danno. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito la quale, con motivazione ritenuta congrua e logica, aveva rigettato la domanda di risarcimento sul rilievo che l’attore aveva rivenduto la vettura solo dieci giorni dopo il sinistro, senza eseguire le riparazioni, e che neppure aveva dimostrato di aver dovuto vendere l’autoveicolo a condizioni particolarmente sfavorevoli, a causa del sinistro, né di avere assunto nei confronti dell’acquirente l’obbligo di eseguire le riparazioni, né altra voce di danno).