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Limiti alla circolazione - Zone a traffico limitato - Accesso dei veicoli nei centri storici o nelle zone a traffico limitato - Accertamento mediante sistemi elettronici di rilevazione automatizzata delle violazioni - Obbligo di informazione...

(Cass. Civ., Sez. II, 2 febbraio 2012, n. 1479)

Limiti alla circolazione - Zone a traffico limitato - Accesso dei veicoli nei centri storici o nelle zone a traffico limitato - Accertamento mediante sistemi elettronici di rilevazione automatizzata delle violazioni - Obbligo di informazione - Sussistenza a seguito dalla delibera del garante per la protezione dei dati personali dell’8 aprile 2010 - Disciplina previgente - Delibera del garante per la protezione dei dati personali del 29aprile 2004- Mero obbligo di segnalazione degli impianti.

 

In materia di circolazione stradale, la preventiva informazione dei conducenti e delle persone che accedono o transitano nei centri storici o alle zone a traffico limitato costituisce condizione di legittimità dell’accertamento dell’accesso a tali aree mediante sistemi elettronici di rilevazione automatizzata solo a seguito della delibera del Garante per la protezione dei dati personali dell’8 aprile 2010, che ha introdotto specificamente tale obbligo a carico dei Comuni e che è priva di efficacia retroattiva, poiché, per il periodo precedente, era sufficiente il rispetto delle prescrizioni poste dal d.p.r. 22 giugno 1999, n. 250, e dalla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 29 aprile 2004, che imponevano la mera segnalazione degli impianti in forma semplificata, essendo tali disposizioni orientate a riferire la rilevazione al veicolo piuttosto che al conducente.
 

Giovedì, 02 Febbraio 2012
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