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Assicurazione obbligatoria - Risarcimento danni - Danno da ritardato adempimento dell’obbligazione risarcitoria gravante sull’assicuratore della RCA - Computo - Criteri – Risarcimento inferiore o superiore al massimale - Differenza - Criteri.

(Cass. Civ., Sez. III, 19 aprile 2011, n. 8988)

L’obbligazione dell’assicuratore della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli nei confronti della vittima di un sinistro stradale ha natura di debito di valuta; essa tuttavia, nei limiti del massimale, va liquidata secondo i criteri propri dei debiti di valore, perché di valore è l’obbligazione risarcitoria che determina l’entità del debito indennitario. Quando, invece, il credito della vittima ecceda il massimale, l’obbligazione dell’assicuratore del responsabile va liquidata applicando le regole dettate per le obbligazioni di valuta dall’art. 1224 c.c..
 

Martedì, 19 Aprile 2011
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