Depenalizzazione – Accertamento delle violazioni amministrative – Contestazione – Verbale – Opposizione – Verbale di accertamento di violazione al codice della strada – Efficacia probatoria privilegiata – Limiti – Fattispecie in tema di sorpasso in corrispondenza di bivio.
Nel giudizio di opposizione a verbale di contestazione di violazione al Codice della strada è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l’atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre è riservata al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell’operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l’esame di ogni questione concernente l’alterazione nel verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti e dell’effettivo svolgersi dei fatti. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto assistita da fede privilegiata l’indicazione nel verbale di sorpasso in corrispondenza di un bivio da parte del trasgressore).