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Depenalizzazione – Accertamento delle violazioni amministrative – Contestazione – Verbale – Opposizione – Verbale di accertamento di violazione al codice della strada – Efficacia probatoria privilegiata – Limiti – Fattispecie in tema di sorpasso in corrispondenza di bivio.

(Cass. Civ., Sez. II, Ord. 4 luglio 2011, n. 14570)

Nel giudizio di opposizione a verbale di contestazione di violazione al Codice della strada è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l’atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre è riservata al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell’operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l’esame di ogni questione concernente l’alterazione nel verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti e dell’effettivo svolgersi dei fatti. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto assistita da fede privilegiata l’indicazione nel verbale di sorpasso in corrispondenza di un bivio da parte del trasgressore).

Lunedì, 04 Luglio 2011
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