Patente - Revoca e sospensione - Sospensione - Patteggiamento - Applicazione della diminuzione prevista dall’art. 222, comma 2 bis, c.s. - Limiti - Reato previsto dall’art. 189, comma 7, c.s. - Esclusione.
La diminuzione fino ad un terzo della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista dall’art. 222, comma 2 bis, c.s. deve ritenersi limitata ai casi di sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per i reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi in violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale. Pertanto, tale diminuzione non è prevista dall’art. 189 c.s., comma 7, per il caso del c.d. reato di fuga previsto dal citato comma.