Esercitazione di guida - Veicolo adibito a scuola guida con doppi comandi
In tema di circolazione dei veicoli, all’interno della fattispecie astratta delineata dal legislatore nel terzo comma dell’art. 2054 cc., l’attribuzione della qualità di “proprietario” o di “conducente”, costituisce oggi di accertamento da parte del giudice del merito, censurabile per cassazione solo in presenza di vizi della motivazione. (Nella specie la S.C. ha confermato, la sentenza della corte di merito che, in relazione ad un sinistro stradale aveva ritenuto conducenti di un veicolo adibito a scuola guida e munito di doppi comandi sia l’allievo che l’istruttore).