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Corte di Cassazione 08/05/2013

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA
Bere in attesa del controllo è reato

(Corte d'Appello Trento, penale, Sentenza 11 gennaio 2013, n. 453)

 

Guida in stato di ebbrezza - Circolazione stradale - Guida in stato di ebbrezza - Circostanze del reato - Accertamento della responsabilità penale - Concedibilità dei doppi benefici di legge
(Corte d'Appello Trento, penale, Sentenza 11 gennaio 2013, n. 453)


E' imputabile per il reato di guida in stato di ebbrezza il prevenuto che si poneva alla guida dell'autovettura in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche, con tasso alcolemico accertato pari a 2,20 g/l e 2,1 g/l. Accertata la responsabilità penale del prevenuto, possono essere concesse allo stesso le attenuanti generiche. Alla condanna conseguono le pene accessorie della sospensione della patente di guida per il periodo ritenuto adeguato, e della confisca dell'autovettura del prevenuto. Laddove si ritenga che il prevenuto, dopo la negativa esperienza conseguita ai fatti di cui al processo, si asterrà dal commettere ulteriori reati della stessa indole, e risultando lo stesso incensurato, possono ritenersi concedibili i doppi benefici di legge.

 

La Corte di Appello di Trento, con una pronuncia condivisibile, risolve una vertenza in tema di guida in stato di ebbrezza assai pittoresca.

L’imputato, infatti, era stato fermato nelle adiacenze della propria abitazione alla guida del veicolo vieppiù appena incidentato, dai Carabinieri intervenuti in loco; trovato con i classici sintomi di ebbrezza, gli operanti, però, non sottoposero immediatamente il conducente all’alcooltest giacchè sprovvisti di etilometro ed anzi dovettero allontanarsi, per non più di 15 minuti, dal luogo del sinistro.

Nel frattempo l’imputato, nella propria ricostruzione, si era recato da un vicino di casa che, giunto per soccorrerlo, gli aveva offerto anche due bicchieri di vino per tranquillizzarlo, circostanza confermata anche in dibattimento dal medesimo vicino.

Ritornati i Carabinieri ed effettuato l’etilometro, l’imputato risultava effettivamente con un tasso alcolico ben superiore ai limiti di legge; in primo grado, avallando la tesi difensiva, il Tribunale assolse l’imputato poiché il rilevamento strumentale era successivo al momento in cui l’imputato bevve due bicchieri a casa del vicino e quindi non si poteva stabilire con certezza se l’ebbrezza fosse sopraggiunta rispetto al momento del primo controllo dei Carabinieri oppure preesistente, mentre venne fermato alla guida del proprio veicolo.

La Corte di Appello supera questo ragionamento ed oltre a stigmatizzare l’insensatezza del comportamento dell’imputato, censura la sentenza del Tribunale di primo grado; infatti sottolineando come la curva alcolica raggiunga il proprio picco dopo circa 30 minuti, per poi lentamente decrescere, valorizzando gli esiti dell’etilometro, effettuati circa 20 minuti dopo l’intervento, dimostra come fosse impossibile che, nel frattempo, l’imputato avesse ulteriormente bevuto, giacchè il secondo test era in diminuzione rispetto al primo, mentre, laddove la versione difensiva fosse stata corretta, sarebbe certamente stato in aumento.

In considerazione di ciò, riformando la pronuncia di primo grado, la Corte trentina condannò l’imputato alla pena di giustizia; va d’altra parte sottolineato come questo caso appaia certamente bizzarro in tutta la dinamica, a cominciare dal fatto che gli operanti abbiano dovuto allontanarsi lasciando completamente libero l’imputato, sino al fatto che lo stesso, ben conscio di essere sottoposto al test etilometrico, abbia deciso di bere ulteriormente.

Ciò che può essere di interesse in questa vicenda è come nelle corti di merito, in maniera più marcata rispetto alla stessa Suprema Corte, sia maturo il convincimento che l’etilometro sia l’unico strumento di accertamento dello stato di ebbrezza e che la cosiddetta ebbrezza sintomatica non possa essere sufficiente per addivenire ad una sanzione penale, bensì possa solo essere qualificata come ipotesi di cui al comma 2 lettera A dell’articolo 186 e come tale rilevare solo dal punto di vista amministrativo.

 

da diritto24.ilsole24ore.com

Mercoledì, 08 Maggio 2013
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