Occupa il marciapiede con un braciere, condannato per invasione di terreni
La Cassazione: oggetto materiale dell’ “invasione” sono i terreni o gli edifici, nel cui ambito può rientrare il marciapiedi della pubblica via
Anche il marciapiedi di una pubblica via è un bene la cui invasione può configurare il reato di invasione di terreni o gli edifici altrui, pubblici o privati, ai sensi dell’art. 633 cod. pen.
Con questa decisione la Cassazione penale (sentenza 6 agosto 2012, n. 31811), ha tracciato un distinguo netto tra l’ipotesi penale di “invasione” e quella amministrativa, prevista dall’art. 20 del codice della strada di “occupazione della sede stradale”.
In termini più tecnici non esiste, secondo la Cassazione, un rapporto di specialità tra la norma incriminatrice di cui all’art. 633 c.p. (invasione di terreni ed edifici) e l’illecito amministrativo previsto dall’art. 20 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, (occupazione della sede stradale), essendo diversa l’obbiettività giuridica delle due norme: la prima è, infatti, posta a tutela del patrimonio, l’altra garantisce la sicurezza della circolazione stradale.
da Il Centauro n. 165