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Questa patente è andata male!... Ma si può rimediare

di Giovanni Fontana*
Foto Coraggio - archivio Asaps

DISCIPLINA
Lo scorso 19 gennaio, con l’entrata in vigore del d. Lgs. 59/2011, l’art. 126 del Nuovo Codice della Strada è stato completamente sostituito dalla nuova regola inerente la durata e la conferma della validità della patente di guida. Confermato il principio generale di cui alla Direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE - una patente, un conducente - il novellato art. 126 mantiene, nella sostanza, la medesima struttura del previgente testo e indica, quindi, per ogni gruppo di patenti (o di certificati di abilitazione professionale) considerate, il periodo di tempo oltre il quale è necessario verificare il permanere dei requisiti psico-fisici, in capo al titolare della patente stessa. In buona sostanza, ritenendo che tali requisiti non siano venuti meno e dunque, siano semplicemente da confermare (1), il titolare della patente di guida è tenuto a sottoporsi a visita periodica.
Infatti, allorché la patente di guida risulti scaduta nella validità, il titolare non viene punito nei termini previsti dall’art. 116 del Nuovo Codice della Strada ovvero, come se non l’avesse più ma, diversamente, viene sanzionato dallo stesso art. 126, in via amministrativa, secondo le misure edittali adesso indicate al relativo comma 11.

 

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da Il Centauro n. 165

Giovedì, 09 Maggio 2013
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