Giurisdizione ordinaria o amministrativa - Giurisdizione del giudice ordinario.
La controversia promossa da un privato, nei confronti del Comune, avverso l’invito al pagamento emesso da quest’ultimo al fine di ottenere il rimborso delle spese sostenute per la chiusura di un passo carrabile, aperto senza autorizzazione, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto attinente alla materia delle violazioni di norme sulla circolazione stradale e delle relative sanzioni.