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Assicurazione obbligatoria – Fondo di garanzia per le vittime della strada – Sinistro causato da veicolo non identificato – Onere della prova – Domanda di risarcimento nei confronti dell’impresa designata – Onere della prova a carico della vittima...

(Cass. Civ., Sez. III, 18 giugno 2012, n. 9939)

 


Assicurazione obbligatoria – Fondo di garanzia per le vittime della strada – Sinistro causato da veicolo non identificato – Onere della prova – Domanda di risarcimento nei confronti dell’impresa designata – Onere della prova a carico della vittima – Contenuto – Omessa indicazione dei testimoni nella denuncia penale del sinistro – Conseguenze – Rigetto della domanda risarcitoria in sede civile – Esclusione – Incidenza sulla valutazione di attendibilità dei testi intimati nel giudizio civile – Configurabilità.
(Cass. Civ., Sez. III, 18 giugno 2012, n. 9939)

 

In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, la vittima di un sinistro stradale causato da un veicolo non identificato non ha alcun obbligo, per ottenere il risarcimento da parte dell’impresa designata per conto del Fondo di garanzia vittime della strada, di presentare una denuncia od una querela contro ignoti, la cui sussistenza o meno non è che un mero indizio, da valutare insieme a tutti gli altri eventualmente esistenti, per stabilire se sussista il diritto al risarcimento. Pertanto, la circostanza che la vittima, nell’immediatezza del sinistro, abbia presentato una denuncia penale priva dell’indicazione di testimoni, mentre tali testimoni abbia poi intimato nel giudizio civile di risarcimento del danno, non costituisce di per sé motivo di rigetto della domanda, mentre può essere liberamente valutata dal giudice di merito quale indice sintomatico della inattendibilità dei testimoni stessi.

 

Lunedì, 18 Giugno 2012
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