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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 31 gennaio 2012
Ulteriore proroga del termine posto dall'articolo 6, comma 3, del decreto 31 gennaio 2011 relativo all'acquisizione del codice di identificazione da parte dei medici appartenenti ad amministrazioni e corpi.

(GU n. 37 del 14 febbraio 2012)

IL CAPO
del Dipartimento per i trasporti la navigazione
ed i sistemi informativi e statistici

 

            Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito denominato «Codice della strada» ed in particolare l'art. 119, come da ultimo modificato dall'art. 23 della legge 29 luglio 2010, n. 120;

            Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada», ed in particolare l'art. 331;

            Visto il decreto a propria firma del 31 gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 16 febbraio 2011, recante «Modalità di trasmissione della certificazione medica per il conseguimento e il rinnovo della patente di guida», di seguito denominato «D.D. 31 gennaio 2011»;
            Visto altresì il decreto a propria firma del 26 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 2011, recante «Modifiche al D.D. 31 gennaio 2011 in materia di modalità di trasmissione della certificazione medica per il rinnovo e il rilascio di patente di guida», di seguito denominato «D.D. 26 luglio 2011», con il quale, si e' ritenuto opportuno prorogare il termine già posto dall'art. 6, comma 3, del predetto D.D. 31 gennaio 2011 alla data del 15 febbraio 2012, al fine di garantire una piena efficienza del servizio reso dai medici appartenenti alle amministrazioni e corpi di cui all'art. 1 del medesimo decreto, accordando agli stessi medici un maggior tempo per l'acquisizione del codice di identificazione;

 

> Leggi il testo integrale del Decreto

Martedì, 31 Gennaio 2012
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