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Notizie brevi 21/11/2005

da La Provincia - Non è soggetto alla certificazione dell’ufficio pesi e misure, come tutti gli altri strumenti di precisione Il giudice: l’autovelox misura bene Respinti in tribunale decine di ricorsi che si appellano alla mancata omologazione.

da La Provincia
Non è soggetto alla certificazione dell’ufficio pesi e misure, come tutti gli altri strumenti di precisione Il giudice: l’autovelox misura bene
Respinti in tribunale decine di ricorsi che si appellano alla mancata omologazione


Autovelox, le norme dicono che non può sbagliare: l’apparecchio infatti non va omologato come gli altri strumenti di precisione, ma basta il codice della strada

ERBA In pochi mesi si è trovato sul tavolo decine di ricorsi, tutti promossi da automobilisti pizzicati dall’autovelox che contestavano l’accertamento per lo stesso motivo: l’apparecchiatura, secondo loro, non risultava omologata secondo la normativa relativa alla certificazione dei pesi e delle misure. Il giudice di pace del tribunale di Erba Raniero Capobianco dunque ha voluto vederci chiaro, compiendo un’accurata ricerca per riuscire a stabilire se davvero gli autovelox necessitassero di una sorta di omologazione, ulteriore rispetto alle prescrizioni contenute nel codice della strada. Un varco nella normativa che, come ben si può immaginare, aprirebbe un’autostrada, in tutti i sensi, per gli automobilisti, dando loro la possibilità di contestare i controlli né più né meno di come oggi i calciatori contestano i guardalinee quando fischiano loro il fuorigioco. Punto di partenza è la normativa stessa, e in particolare la legge 273 del 1991, che sovraintende all’esatta taratura di tutte le apparecchiature tecniche utilizzate per misurare il tempo, la distanza e la massa, alla quale qualche fantasioso avvocato si era richiamato per pretendere l’annullamento della multa per eccesso di velocità. Un appiglio normativo che però Capobianco ha ritenuto inconsistente, visto che questa legge non sarebbe estendibile agli autovelox che sono sì disciplinati, ma unicamente dalle norme contenute nel codice della strada. Il codice stesso infatti all’articolo 192 elenca quali sono le attrezzature che possono essere utilizzate per rilevare la velocità, inserendole anche nell’articolo 345 del regolamento di esecuzione. C’è di più: nell’esecuzione dei controlli con dispositivi elettronici come il multavelox o il multanova è previsto si applichi una riduzione del 5 per cento rispetto alla velocità in chilometri orari. Nella riduzione, per il legislatore, è prevista anche la tolleranza strumentale. In pratica è già la legge a tenere in conto che ci possa essere un margine di errore, se pur minimo, e per questo ha già disposto un rimedio in fase di accertamento. Tant’è che tutte le apparecchiature elettroniche in grado di rilevare la velocità devono superare un vaglio molto severo da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che le omologa o meno a seconda che rispettino questo margine di tolleranza del 5 per cento. Insomma, se vi pizzica l’autovelox potete appellarvi a tutto tranne che a un errore della macchinetta, che sarà infernale ma di sicuro - almeno per la legge - non può sbagliare.

Roberto Canali.

 

 

Lunedì, 21 Novembre 2005
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