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Articoli 23/09/2004

Il caos delle nuove immatricolazioni dei ciclomotori

Targhe, certificato di circolazione, secondo passeggero: regna l’incertezza totale, il peggior nemico della legalità e della sicurezza.

Il caos delle nuove immatricolazioni dei ciclomotori

Targhe, certificato di circolazione, secondo passeggero: regna l’incertezza totale, il peggior nemico della legalità e della sicurezza.

di Ernesto Forino *

Dal 1° luglio 2004, secondo quanto disposto prima dall’art. 3 del Decreto Legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 e poi dall’art. 7, comma 1, del D.L. 27 giungo 2003, n. 151, convertito con modificazioni nella legge 1° agosto 2003, n. 214, sono entrare in vigore le nuove norme che disciplinano la circolazione su strada dei ciclomotori.

Secondo le nuove disposizioni, i ciclomotori, per circolare, devono essere muniti di:

 

a)- un certificato di circolazione (che sostituisce  il vecchio certificato di conformità), contenente i dati di identificazione e costruttivi del veicolo, nonché quelli della targa e dell’intestatario, rilasciato dal Dipartimento per i trasporti terrestri, ovvero da uno dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, con le modalità stabilite con decreto dirigenziale del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

b)- una targa (che sostituisce il vecchio contrassegno di identificazione, detto comunemente targhetta), che identifica l’intestatario del certificato di circolazione.

 

Ogni ciclomotore, poi, dev’essere individuato nell’Archivio nazionale dei veicoli con una scheda elettronica, contenente il numero di targa, il nominativo del suo titolare, i dati costruttivi e di identificazione di tutti i veicoli di cui, nel tempo, il titolare della targa sia risultato intestatario, con l’indicazione della data  e dell’ora di ciascuna variazione d’intestazione.

Secondo il comma 4 del neo riformulato articolo, «Le procedure e la documentazione occorrente per il rilascio  del certificato di circolazione e per la produzione delle targhe  sono stabilite con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo criteri di economicità e di massima semplificazione».

Le nuove disposizioni, che dovevano già entrare in vigore il 1° luglio 2003, poi procrastinate al 1° luglio 2004, presupponevano che per tale data fossero state già attivate tutte le procedure  indicate e soprattutto che il Ministero della infrastrutture e dei trasporti avesse già emanato i relativi decreti onde consentire al Dipartimento dei trasporti terrestri di attivare le procedure di rilascio del certificato di circolazione e della targa.

Invece, i ritardi nell’emanazione di tali decreti, hanno determinato una situazione del tutto ibrida: non è più applicabile la vecchia normativa, perché soppiantata da quella entrata in vigore al 1° luglio, né è possibile applicare quella vigente persistendo la latitanza del citato dicastero nell’emanazione quei provvedimenti indispensabili per dar vita alla nuova procedura.

Questo aspetto pone serie difficoltà anche sotto il profilo del controllo da parte delle forze di polizia, non potendo far ricorso alle vecchie disposizioni, che prevedevano appunto il certificato di conformità e il contrassegno di identificazione, né possono attenersi alle nuove che richiedono per la circolazione il certificato di circolazione e la targa.

Si ha notizia che ad oggi, il Dipartimento dei trasporti terresti continua a rilasciare, nonostante la nuova imperante normativa, certificati di conformità e contrassegni di identificazione.

Anche sotto il profilo del trasporto del secondo passeggero sorgono seri problemi sia per i controllori che per i controllati.

Va detto che l’art. 170, anch’esso riformulato dalla legislazione su richiamata, prevede la possibilità per i maggiorenni di trasportare il secondo passeggero là dove il nuovo “certificato di circolazione” riporti la trascrizione del secondo posto.

Mancando tale documento, formalmente non sarebbe possibile il trasporto del secondo passeggero, ma la ritardata attuazione delle nuove procedure e disposizioni regolamentari, fanno sì che anche ove si realizzasse detto trasporto, non sarebbe  e non è possibile applicare una sanzione.

Il caos regna sovrano e un  anno di posticipo dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni non è stato purtroppo sufficiente al Ministero delle infrastrutture per provvedere all’emanazione dei relativi decreti di attuazione, così come non è stato possibile disciplinare  le modalità di adeguamento alle nuove norme dei ciclomotori già in circolazione alla data del 30 giugno 2004, per mancanza del regolamento da emanarsi con decreto sempre del Ministero delle infrastrutture e trasporti.

Se c’è una situazione che sicuramente non serve all’ordinata circolazione e alla sicurezza è l’incertezza.

 

* Vice Presidente Asaps

 

 


di Ernesto Forino *

Giovedì, 23 Settembre 2004
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