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Corte di Cassazione 11/03/2013

Guida senza patente: trattamento sanzionatorio
La guida senza patente non è reato così grave da precludere a priori la concessione delle attenuanti generiche

(Cass. Pen., sez. IV, 11 marzo 2013, n. 11447)

1. A. A. veniva giudicato dal Tribunale di Napoli responsabile del reato di guida senza patente perché mai conseguita e condannato alla pena di euro tremila di ammenda.

La decisione veniva fondata in principal modo sulle dichiarazioni del teste B. B., in servizio presso la Questura di Napoli, che aveva riferito come durante un servizio svolto il 20.1.2009 l´imputato fosse stato trovato alla guida di un motoveicolo, senza essere in possesso della patente di guida. I successivi controlli esperiti dall´agente C. C. facevano emergere che l´imputato non aveva mai conseguito la patente di guida.

2. Avverso tale decisione ricorre per cassazione l´imputato con atto sottoscritto personalmente.

2.1. Con un primo motivo si deduce violazione ed erronea applicazione dell´art. 116, co. 3 C.d.S.

Premesso che l´imputato è titolare di patente di guida di nazionalità russa rilasciata il 1 gennaio 2006 ed in corso di validità al momento in cui venne trovato alla guida del motoveicolo in questione, nonché residente in Italia da oltre un anno, l´esponente ritiene che nella fattispecie debbano trovare applicazione gli articoli 136 e 127 C.d.S e pertanto che si configuri un illecito amministrativo. La fattispecie prevista dall´articolo 116 comma 13, infatti, si riferisce all´ipotesi nelle quali non si sia mai conseguita la patente di guida oppure si guidi con patente di guida revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti. Quando invece il conducente sia straniero residente in Italia da oltre un anno e titolare di patente di guida straniera ancora in corso di validità si applicano le sanzioni previste per il caso della guida con patente italiana scaduta di validità e quindi solo sanzioni amministrative.

2.2. Con un secondo motivo di ricorso si deduce la violazione degli articoli 143, 178 e 180 cod. proc. pen. Si assume che il ricorrente è cittadino russo che non conosce la lingua italiana; a causa di ciò egli non comprese il contenuto degli atti che gli vennero notificati (l´avviso di conclusione delle indagini preliminari, il decreto di citazione in giudizio, la modifica dell´imputazione) e quindi non partecipò al processo penale a suo carico. A causa dell´omessa traduzione in lingua russa degli atti, il ricorrente è venuto a conoscenza del processo solo dopo che il medesimo si era concluso. La prova che il ricorrente non comprende la lingua italiana è data dal fatto che egli non esibì la propria patente di guida in giudizio, nonostante ne avesse la disponibilità.

2.3. Con un terzo motivo si deduce la manifesta illogicità della motivazione dell´impugnata sentenza nella parte relativa alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Infatti il giudice fa riferimento al particolare allarme sociale derivante dalla condotta dell´imputato, mentre il reato di guida senza patente non può ritenersi reato di particolare allarme sociale sia perché in passato è stato depenalizzato, sia perché la nuova incriminazione ha dato luogo solo ad una contravvenzione, peraltro punita esclusivamente con pena pecuniaria. I motivi di particolare allarme sociale non sono stati neanche individuati dal decidente ed anzi nello specifico il fatto appare particolarmente tenue, atteso che il veicolo guidato era uno scooter ed il ricorrente era comunque munito di patente di guida straniera in corso di validità.

 

Considerato in diritto

 

3. Il ricorso è fondato, nei termini di seguito precisati.

4. Il ricorrente assume di essere titolare di patente di guida di nazionalità russa rilasciata il 1 gennaio 2006 ed in corso di validità al momento in cui venne trovato alla guida del motoveicolo in questione, nonché residente in Italia da oltre un anno. Si tratta di affermazioni che in sede di legittimità possono essere assunte come vere solo se accertate nel giudizio di merito. Dinanzi a questa Corte non è possibile svolgere attività istruttoria, come va qualificata anche la sola acquisizione di documenti prodotti dalla parte.

Peraltro, con riferimento alla circostanza cardine della vicenda, la sentenza impugnata dà atto del fatto che gli elementi probatori deponevano per la inesistenza di una patente di guida intestata all´imputato tanto all´atto dell´accertamento su strada che all´esito dei controlli eseguiti successivamente dalla Polizia di Stato.

Dalla lettura degli atti, alla quale questa Corte può far accesso onde verificare l´ipotesi di travisamento della prova, non emerge che il giudice di primo grado ha errato nella identificazione del significante della prova: dagli stessi emerge che l´imputato non esibì la patente di guida nonostante gliene fosse stata fatta richiesta.

Pertanto non assume concreto rilievo la valutazione della fondatezza della ricostruzione prospettata dal ricorrente del quadro giuridico, in forza della quale l´ipotesi del conducente straniero residente in Italia da oltre un anno e titolare di patente di guida straniera ancora in corso di validità dovrebbe essere assimilata a quella della guida con patente scaduta di validità (in senso favorevole Sez. 4, Sentenza n. 22059 del 08/03/2012, P.M. in proc. Heleno Da Silva, Rv. 252961).

5. Il ricorrente assume di non aver compreso il significato degli atti che gli vennero notificati a causa della ignoranza della lingua italiana. Ma il principio stabilmente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, ed avallato da quella costituzionale, è nel senso della rilevanza della mancanza di conoscenza della lingua italiana a condizione che tale dato risulti dagli atti (ex multis, Sez. 1, n. 2735 del 16/12/2010, P.M. in proc. Alliu e altri, Rv. 249382). Neppure l´esponente afferma che tale condizione fosse acquisita agli atti del procedimento.

6. Fondato è per contro il motivo di ricorso concernente il diniego delle attenuanti generiche. Invero la motivazione resa sul punto dal giudice territoriale appare manifestamente illogica ed altresì meramente apparente, giacché essa stabilisce in sostanza una sorta di incompatibilità ontologica tra l´ipotesi di reato di cui trattasi e le attenuanti generiche. Affermare che esse non possono essere concesse "in considerazione del particolare allarme sociale derivante dalla condotta sopra descritta", quando tale condotta risulta consistere nella guida di un motociclo senza essere dotato di patente di guida, ovvero una condotta stilizzata, in nessun modo presentata come connotata da particolari profili dai quali dedurne la particolare gravità, e comunque l´incompatibilità con un giudizio di minore gravità, implica quell´irragionevole automatismo di cui si è scritto e lo svilimento della motivazione a mera clausola di stile.

La decisione impugnata merita quindi di essere annullata limitatamente al punto testè preso in esame, con rinvio al Tribunale di Napoli.

 

Per questi motivi

 

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente le attenuanti generiche, con rinvio al Tribunale di Napoli. Rigetta nel resto.

 


da foxpol.it

 

Lunedì, 11 Marzo 2013
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