Domenica 22 Dicembre 2024
area riservata
ASAPS.it su

Ubriaco al volante: sì della cassazione ai lavori socialmente utili

Sì ai lavori socialmente utili per chi viene sorpreso ubriaco al volante. Lo si evince da una sentenza con cui la Cassazione ha annullato con rinvio una pronuncia della Corte d'appello di Perugia che aveva escluso la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità per un uomo condannato a 20 giorni di arresto e al pagamento di un'ammenda di 600 euro con il beneficio della sospensione condizionale della pena e alla sanzione accessoria della sospensione, per 20 giorni, della patente per aver guidato ubriaco.
La terza sezione penale della Suprema Corte non ha condiviso le motivazioni dei giudici del merito, secondo i quali non ricorrevano i presupposti della richiesta di sostituzione della pena detentiva, condizionalmente sospesa, con il lavoro di pubblica utilità, data anche "l'estrema esiguità della durata della pena sostitutiva inidonea ad assolvere alla funzione rieducativa".

La Cassazione infatti ha accolto il ricorso dell'imputato, ed ha chiarito che "di tale pena sostitutiva possono usufruire coloro che siano stati condannati per una delle due ipotesi contravvenzionali previste dall'art.186 e 187 del codice della strada (guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti, ndr) , con le uniche limitazioni ostative rappresentate dalla eventuale sussistenza della circostanza aggravante dell'aver provocato un sinistro stradale e dalla precedente fruizione di analoga sanzione".
Il fine perseguito dal legislatore, si legge nella sentenza, è quello "di consentire a soggetti che si siano resi responsabili di violazioni delle regole sulla circolazione stradale legate all'uso di sostanze alcoliche e/o stupefacenti, di essere avviati ad un recupero sociale specifico comportamente una vera e propria rieducazione al rispetto delle norme stradali nell'ottica di un maggiore rispetto verso la collettività".
Sarà la Corte d'appello di Firenze a riesaminare il caso, applicando i principi dettati dalla Cassazione.

 

da abruzzo24ore.tv

Martedì, 21 Maggio 2013
stampa
Condividi


Area Riservata


Attenzione!
Stai per cancellarti dalla newsletter. Vuoi proseguire?

Iscriviti alla Newsletter
SOCIAL NETWORK