Impatto e fuga: proprietario responsabile
Non regge la denuncia postuma del furto d'auto
Svolta azzardata, niente precedenza. Purtroppo, come spesso succede, avviene un duro impatto con un altro veicolo. Ma il responsabile dell’incidente prende e scappa, fuggendo non solo dal luogo dell’impatto ma anche dalle proprie responsabilità. A pagarne le conseguenze è il proprietario della vettura ‘incriminata’: fino a prova contraria, difatti, si presume che fosse lui alla guida. Nonostante i passeggeri dell’altro veicolo non lo abbiano riconosciuto e nonostante una denuncia di furto ‘postuma’ della vettura (Cassazione, sentenza 7207/13). Non c'è dubbio sull’episodio: una ‘Smart’, «effettuando una svolta a sinistra e omettendo di dare la precedenza», provoca «la collisione con una ‘Punto’, proveniente in senso inverso» che si schianta «contro un palo». Nessun dubbio, peraltro, ad avviso dei giudici, né in primo né in secondo grado, sulla responsabilità del proprietario della ‘Smart’, a cui vengono addebitate le «lesioni personali» subite dagli occupanti della ‘Punto’ e, soprattutto, a cui viene addebitato il fatto di essersi allontanato «dal luogo senza fermarsi» e di aver poi denunciato «falsamente, il giorno dopo, il furto del veicolo per eludere le sue responsabilità».
A mettere in dubbio la fondatezza della condanna, però, secondo l’uomo, è la presenza di un «ragionevole dubbio sulla sua responsabilità»: rilevante che «le persone offese non avevano riconosciuto il conducente dell’auto investitrice» e che «da nessuna circostanza obiettiva emergeva che alla guida del veicolo» vi fosse proprio lui. Senza dimenticare, poi, la «denuncia di furto» del veicolo, presentata dodici ore dopo l’incidente. Per i giudici di Cassazione, però, nonostante il mancato riconoscimento, l’ottica adottata in Appello è assolutamente logica e condivisibile. Soprattutto perché «la ‘Smart’, che aveva provocato determinato il sinistro», risultata di proprietà dell’uomo, «era stata trovata, dopo l’incidente, in una località non lontana dal sinistro con danni alla carrozzeria compatibili con la dinamica dell’incidente», e senza «segni di effrazione».
La tesi dell’uomo, quindi, fondata sulla denuncia del furto del veicolo, viene a cadere. Come detto, l’auto non presentava «segni di effrazione», e quindi, sottolineano i giudici, era logico desumere «la simulazione del furto», anche tenendo presente la «tardività della denuncia» e la «irragionevolezza dell’abbandono di un’auto funzionante da parte di un ladro». Consequenziale è l’attestazione della «responsabilità» dell’uomo – confermata ora, definitivamente, in Cassazione –, le cui azioni erano comprensibili soprattutto alla luce di un elemento: l’automobile «era priva di copertura assicurativa».
da dirittoegiustizia.it