Mercoledì 20 Novembre 2024
area riservata
ASAPS.it su

Responsabilità da custodia delle strade da parte della pubblica amministrazione

Foto di repertorio dalla rete


 

Foto di repertorio dalla rete

 

Il principio del dovere di custodia sui beni di cui si ha la disponibilità non riguarda soltanto i privati ma , evidentemente, anche gli enti pubblici i quali sono responsabili, come tutti, dei danno che la cosa in custodia provoca  a terzi.

I casi più significativi  riguardano i danni subiti dagli automobilisti e dai pedoni durante la percorrenza delle strade pubbliche.

Frequentemente, infatti, la inadeguata manutenzione delle strade pubbliche crea situazioni insidiose, atte a provocare danni a volte anche molto gravi.

Buche sul manto stradale, tombini lasciati aperti, cordoli rialzati, insegne stradali pericolanti, segnali mobili mal dislocati sono i casi più frequenti.

In passato la Pubblica Amministrazione era ritenuta responsabile  solo nel caso in cui il danneggiato offrisse la prova che il sinistro si era verificato a causa di una situazione particolarmente insidiosa e imprevedibile tanto da costituire un vero e proprio “trabocchetto”.

Ora l’indirizzo della giurisprudenza è diverso.

La suprema corte di cassazione e i giudici territoriali hanno ritenuto che la P.A.. debba rispondere dei danni causati a terzi per difetto di manutenzione dei beni demaniali, a titolo di custodia.

Si tratta dunque di una responsabilità oggettiva che pesa sugli enti i quali no possono sottrarsi al risarcimento se non provano che il sinistro si sia verificato per caso fortuito.

Quando la Pubblica Amministrazione è tenuta al risarcimento in caso di danni (E’ sempre responsabile la P.A. o  ci sono casi di esclusione o  limitazione di responsabilità nella gestione delle strade?)

La giurisprudenza ha posto un limite alla responsabilità degli enti pubblici per la custodia delle strade; il limite è dato dalla possibilità o meno, da parte dell’ente, di esercitare un controllo effettivo sul territorio .

Infatti ha detto recentemente la Suprema Corte di Cassazione : “In riferimento al demanio stradale, la possibilità concreta di esercitare la custodia va valutata alla luce di una serie di criteri, quali l’estensione della strada, la posizione, le dotazioni e i sistemi di assistenza che la connotano, sì che soltanto l’oggettiva impossibilità della custodia, intesa come potere di fatto sulla cosa, esclude l’applicabilità dell’art. 2051 cod. civ.,”

Dunque se la caduta o l’incidente avviene in un centro abitato, ove è evidentemente possibile da parte del Comune esercitare il  controllo delle strade, l’ente non potrà sottrarsi alla responsabilità..

Così pure se ad esempio, in un centro urbano, non viene spazzata tempestivamente la neve o si consente la formazione di lastre di ghiaccio, il comune sarà ritenuto responsabile dei danni eventualmente occorsi agli utenti della strada.

Nel caso di presenza di un cantiere dovuto a lavori in corso, chi risponde dei danni provocati a causa del dissesto della strada?

In questo caso la giurisprudenza di merito ha ritenuto che ci sia la doppia o solidale responsabilità dell’appaltatore (ad esempio il comune) e della ditta titolare del cantiere. Tuttavia si è voluto distinguere l’ipotesi in cui il cantiere costituisca una zona efficacemente delimitata ed affidata all’esclusiva custodia dell’appaltatore e quella invece attinente ad un’area  ancora adibita al traffico: nella prima ipotesi risponderebbe solo l’appaltatore, nel secondo il comune custode delle strade.

In caso di caduta a causa di un tombino sconnesso chi è responsabile?

Anche in questo caso la responsabilità va ascritta al comune, il quale per andare esente dall’obbligo di risarcimento, dovrà dimostrare l’impossibilità del controllo del tratto di strada in questione; cosa ben difficile se il tombino si trova sul marciapiede cittadino.

E’ bene rilevare che, in ogni caso, che nonostante l’ormai consolidati principi su menzionati, gli enti pubblici, in caso di richiesta danni, si scaricano di ogni onere girando la pratica alla loro compagnia assicuratrice la quale immancabilmente respinge il sinistro, costringendo i cittadini a rivolgersi ad un avvocato.
 

 

da studiolegalericcio.it

Mercoledì, 22 Maggio 2013
stampa
Condividi


Area Riservata


Attenzione!
Stai per cancellarti dalla newsletter. Vuoi proseguire?

Iscriviti alla Newsletter
SOCIAL NETWORK